La Corte di Cassazione con la ordinanza n. 13209/2018 ha ribadito che le notifiche tributarie devono essere effettuate secondo il principio generale che individua il luogo delle comunicazioni con quello ove il contribuente «dimora di fatto in modo abituale».
Le risultanze anagrafiche assumono infatti un mero valore presuntivo e sono superate dalla prova contraria, ritratta con ogni mezzo ed oggetto esclusivo della valutazione del giudice.