Con la sentenza n. 16279/2024 la Cassazione riconosce
la legittimità la detrazione dell’iva anche qualora il contratto a monte risulti nullo sulla base delle norme civilistiche, a meno che l’Ufficio dimostri la fittizietà dell’operazione o l’evasione o un abuso del diritto. Nel caso di specie, l’Ufficio considerando nullo l’atto di compravendita il cui il notaio rogante era parente delle parti, intendeva recuperare l’iva portata in detrazione. La decisione dei giudici di legittimità poggia sui
principi già espressi dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza C-114/22, con la quale ha statuito che è
illegittimo il divieto, basato sulla normativa nazionale, in forza della quale i
l soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta a monte, per il solo fatto che un'operazione economica imponibile è considerata simulata e viziata da nullità ai sensi delle disposizioni del diritto civile nazionale, a meno che non sia necessario dimostrare che sussistono gli elementi che consentono di qualificare, alla luce del diritto dell'Unione, tale operazione come
simulata oppure, qualora detta operazione sia stata effettivamente realizzata, che essa trae origine da
un'evasione dell'imposta sul valore aggiunto o da un
abuso di diritto. Sulla base di tali premesse la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata rinviando alla Cgt di II grado mancando nella sentenza d’appello le corrette valutazioni dei suddetti elementi.
cassaz.detraibilita.iva.atto.nullo.pdf