In linea generale, con l’espressione
vendite a distanza si fa riferimento alle cessioni di beni mobili materiali normalmente effettuate mediante sistemi "a distanza", vale a dire su catalogo, per corrispondenza, via internet, o comunque
con consegna nel luogo di destinazione a cura del fornitore.
Per le
vendite a distanza intracomunitarie nei confronti di privati o di soggetti non tenuti all'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari si applica lo speciale regime di cui agli
artt. 40 co. 3 e 4 e
41 co. 1 lett. b) del DL 331/93 (
artt. 33 e
34 della direttiva 2006/112/CE), che prevede una deroga agli ordinari criteri di individuazione del luogo di imposizione.
Infatti, in presenza di specifiche condizioni, tali vendite
sono rilevanti ai fini IVA nello Stato membro di destinazione dei beni anziché nello Stato di origine. Ciò al fine di evitare distorsioni della concorrenza derivanti dall'applicazione del principio di origine in un contesto in cui gli Stati membri applicano aliquote IVA differenti.
Tuttavia, poiché nel caso di volumi di vendite non significativi non si ravvisa il rischio di distorsioni, la citata deroga non si applica (e quindi l'operazione è rilevante nello Stato membro di origine) se l'ammontare di dette cessioni effettuate dal fornitore nell'altro Stato membro non supera nell'anno solare precedente e in quello in corso la soglia di 100.000 euro (o il suo controvalore in moneta nazionale) o l'eventuale minore ammontare stabilito da tale Stato.
Resta ferma la facoltà per il cedente di optare per l'applicazione dell'IVA nello Stato membro di destinazione dei beni.
In altre parole,
le vendite a distanza scontano l'IVA del Paese del fornitore fino al superamento di una soglia che deve essere determinata dal legislatore del Paese di destinazione, compresa tra 35.000 e 100.000 euro e, in caso di superamento, si applica l'imposta del Paese di destinazione.
Ambito applicativo
La disciplina sopra citata si applica a condizione che:
- i beni siano spediti o trasportati da uno Stato membro ad un altro a cura del cedente o da terzi per suo conto;
- i cessionari siano persone fisiche non soggetti passivi d'imposta, ovvero soggetti che non sono tenuti all'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari
Restano escluse dal regime descritto:
- le cessioni di beni soggetti ad accisa;
- le cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
- le cessioni di beni da installare, montare o assiemare;
- le prestazioni di servizi, comprese le operazioni riconducibili al commercio elettronico diretto.
Ciò che essenzialmente qualifica tali vendite è dunque che
il trasporto della merce è effettuato direttamente dal fornitore o per suo conto nei confronti di un acquirente che opera come "privato consumatore" e non la circostanza che, nella conclusione del relativo contratto, il cliente e il fornitore si avvalgano di mezzi tecnologici a distanza (fax, telefono, ecc.).
Rientrano nella disciplina, dunque, anche le cessioni di beni concluse presso il punto vendita del fornitore, purché il trasporto sia effettuato da quest'ultimo o per suo conto e l'operazione sia effettuata verso un committente non soggetto passivo.
Nel rispetto dei suddetti requisiti, sono soggette alla disciplina speciale anche le cessioni effettuate nell'ambito del
commercio elettronico indiretto, vale a dire le cessioni di beni materiali mediante
l’utilizzo della “rete” che facilita la conclusione del contratto e consente il pagamento del corrispettivo, mentre i beni sono fisicamente consegnati al cessionario mediante mezzi tradizionali.
Trasporto a cura del fornitore
Secondo la
giurisprudenza comunitaria, i beni si considerano spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto se il ruolo di quest'ultimo risulta preponderante quanto
all'iniziativa e all'organizzazione delle fasi essenziali della spedizione e del trasporto, circostanza che deve essere valutata alla luce della realtà economica e commerciale dell'operazione (
Corte di Giustizia UE 18.6.2020 causa C-276/18, allegata).
Si osserva che anche
il Comitato IVA si è espresso a favore di un'interpretazione estensiva dell'art. 33 della direttiva per quanto concerne il requisito del trasporto (cfr.
working paper 855 del 5.5.2015). Il Comitato ha chiarito che il trasporto deve intendersi effettuato per conto del fornitore non solo quando il cedente interviene direttamente o per mezzo di un vettore nel trasporto, ma
anche quando egli intervenga indirettamente – per
esempio promuovendo attivamente, suggerendo o consigliando al cessionario un determinato vettore –
pur non concludendo il contratto di trasporto con il vettore e pur non sostenendo i costi di trasporto.
Il Comitato IVA, nella riunione n. 104 del 4 e 5 giugno 2015, ha ritenuto che il fornitore interviene direttamente nel trasporto quando:
- subappalta il servizio di trasporto a terzi che consegnano i beni al cliente;
- il trasporto dei beni è fornito da un terzo, ma il fornitore si assume totalmente o parzialmente la responsabilità per la consegna della merce al cliente;
- il fornitore fattura e incassa il costo di trasporto dal cliente per poi accreditarlo al soggetto terzo che organizza il trasporto dei beni.
Il fornitore interviene, invece, indirettamente nel trasporto se:
- promuove attivamente il servizio di consegna dei beni al cliente da parte di un terzo;
- mette in contatto il cliente e il terzo;
- fornisce a terzi le informazioni necessarie per la consegna dei beni al cliente.
Superamento della soglia in corso d'anno
I soggetti che effettuano vendite a distanza sono costretti a monitorare costantemente il volume delle cessioni effettuate in ogni Stato Ue per verificare il superamento della soglia stabilita da questi ultimi.
A tal fine, occorre considerare l'importo globale, al netto dell'IVA, delle vendite a distanza effettuate nello Stato membro di arrivo nell'anno solare precedente e in quello in corso (art. 41 DL 331/93 e art.
34 direttiva 2006/112/CE).
In caso di superamento, nel corso dell'anno, delle soglie prestabilite, le operazioni già eseguite nel periodo anteriore al superamento si intendono effettuate nello Stato membro di origine.
L'imposta verrà applicata secondo il principio di destinazione soltanto a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia, con effetto per tutte le vendite a distanza effettuate nella restante parte dell'anno e in quello successivo (
art. 14 del Reg. UE 282/2011).
Vendite a distanza facilitate da piattaforme digitali (
marketplace)
Ai sensi dell'
art. 13 del DL 34/2019, i soggetti passivi IVA che facilitano le vendite a distanza di beni importati o di beni all'interno della UE tramite
piattaforme digitali o altre interfaccia elettroniche sono tenuti a trasmettere trimestralmente all'Agenzia delle Entrate, per ciascun fornitore, i dati delle operazioni che hanno facilitato (provv.
660061/2019).
La comunicazione è dovuta da tutti
i soggetti passivi che gestiscono le piattaforme digitali (o mezzi assimilati) in qualità di intermediari tra un "fornitore" e un acquirente. L'interfaccia elettronica della quale si avvale il soggetto passivo consente all'acquirente e al fornitore di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni. Sono tenuti agli obblighi comunicativi:
- i soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato;
- i soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato.
Qualora i soggetti non residenti siano privi di stabile organizzazione in Italia, adempiono all'obbligo comunicativo identificandosi direttamente ai fini IVA (
art. 35-ter del DPR 633/72) ovvero nominando un
rappresentante fiscale (
art. 17 co. 3 del DPR 633/72).
Ai fini della comunicazione:
- per "fornitore" si intende la persona fisica o l'ente, residente o non residente nel territorio dello Stato, che, agendo nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni, effettua le vendite a distanza;
- per "interfaccia elettronica", utilizzata per facilitare le vendite a distanza, s'intendono mercati virtuali (marketplace), piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi, residenti o non residenti nel territorio dello Stato.
In tale contesto sono ricompresi i casi in cui l'interfaccia elettronica partecipa direttamente o indirettamente:
- alla determinazione delle condizioni generali in base alle quali è effettuata la cessione di beni;
- alla riscossione presso l'acquirente del pagamento effettuato;
- all'ordinazione o alla consegna dei beni.
Al contrario,
non si considera che l'operatore faciliti la vendita quando lo stesso effettui unicamente una delle operazioni seguenti:
- il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;
- la catalogazione o la pubblicità di beni;
- il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.
Il soggetto passivo tenuto agli obblighi comunicativi è considerato debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore
Riforma della disciplina dall'1.7.2021
La direttiva
2017/2455/UE (modificata con decisione del Consiglio UE 2020/1109) prevede, fra l'altro,
a decorrere dall'1.7.2021:
- l’estensione del regime speciale MOSS, Mini one stop shop , ora previsto solo per il commercio elettronico diretto di servizi elettronici, nei confronti dei privati consumatori , alla generalità delle prestazioni di servizi B2C e anche alle vendite a distanza intracomunitarie di beni; il sistema sarà perciò è ridenominato OSS o “One Stop Shop”,
- l’abolizione delle attuali soglie di riferimento per l’applicazione dell’IVA sulle vendite a distanza intracomunitarie e l’introduzione di un’unica soglia a livello Ue, pari a 10.000 euro, al di sopra della quale l’imposta si applica nello Stato di destinazione;
- la previsione di un regime analogo (Import One Stop Shop) per assolvere l’iva sulle vendite a distanza di beni di modico valore (inferiore a euro 150,00) importati da territori o Paesi terzi rispetto all’unione europea che attualmente godono di una franchigia di iva;
- la previsione di nuovi obblighi per le interfacce elettroniche, cd. marketplace, che facilitano le vendite a distanza intracomunitarie di beni da parte di soggetti non Ue e le vendite a distanza di beni, importati da territori o Paesi terzi non UE, di valore intrinseco non superiore a 150 euro.
Lo sportello unico OSS semplifica gli obblighi in materia di IVA per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l'UE, consentendo loro di:
- registrarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri
- dichiarare l'IVA tramite un'unica dichiarazione elettronica OSS IVA ed effettuare un unico pagamento dell'IVA dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi
- collaborare con l'amministrazione fiscale dello Stato membro nel quale sono registrati per l'OSS e in un'unica lingua, anche se le loro vendite avvengono in tutta l'UE.
Si sottolinea che a decorrere dal 1° luglio 2021, quando un
marketplace facilita, tramite l’uso di un interfaccia elettronica:
- le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro;
- le cessioni di beni effettuate nella Comunità verso privati consumatori da parte di un cedente non comunitario;
si considera che lo stesso soggetto passivo, che facilita la cessione, abbia ricevuto e ceduto egli stesso detti beni e sarà chiamato a
versare l’IVA al posto del venditore. Di conseguenza l’operazione di cessione di beni di modico valore di beni importati da territori o Paesi terzi, ovvero di beni effettuata nella Comunità verso privati consumatori da un soggetto non comunitario, verrà
suddivisa in due operazioni distinte:
- la vendita dal fornitore all’interfaccia on-line rappresenterà una operazione esente Iva, ai sensi dell’articolo 136-bis Direttiva 2006/112/CE;
- la vendita dall’interfaccia online al privato consumatore sarà assoggettata ad Iva nel Paese del consumatore.