LE ULTIME INTERPRETAZIONI SUL SUPERBONUS
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LE ULTIME INTERPRETAZIONI SUL SUPERBONUS

LE ULTIME INTERPRETAZIONI SUL SUPERBONUS

17 GIU 2023
L'Agenzia delle Entrate con la circolare del 13.6.2023 n. 13, ha fornito chiarimenti in relazione alle novità in materia di superbonus che sono state introdotte dal DL 176/2022 (decreto "Aiuti-quater"), dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) e dal DL 11/2023 (c.d. decreto "Blocca opzioni" o "Cessione").
Aliquota applicabile per le spese sostenute nel 2023
Nel documento viene ricordato che, per gli interventi relativi a edifici condominiali e a edifici interamente posseduti da persone fisiche (composti, questi ultimi, da un numero di unità immobiliari "principali" non inferiore a due e non superiore a quattro), oltre che alle unità immobiliari delle persone fisiche all'interno dello stesso condominio o edificio e agli enti del Terzo settore, sono state inserite norme transitorie che dividono:
  1. relativamente alle spese sostenute nel 2023, gli interventi che possono beneficiare del superbonus nella misura del 110% da quelli che possono beneficiarne solo nella misura del 90% (art. 1 co. 894 della L. 197/2022);
  2. relativamente alle modalità di fruizione del beneficio (sia superbonus che per altri bonus edilizi), gli interventi che possono continuare a fruire dei bonus anche nella forma opzionale di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito da quelli che possono continuare a fruire dei bonus soltanto nella forma "naturale" della detrazione in dichiarazione dei redditi (art 2 co. 2 e 3 del DL 11/2023).
Con riguardo al primo aspetto, la data "spartiacque", tra superbonus al 110% e superbonus al 90%, di presentazione della richiesta di titolo abilitativo è quella del:
  • 31.12.2022, nel caso di lavori di demolizione e ricostruzione;
  • 25.11.2022, nel caso di lavori diversi da quelli di demolizione e ricostruzione (data che viene spostata al 31.12.2022, nel caso in cui si tratti di lavori su parti comuni condominiali e la relativa delibera assembleare, che deve comunque essere stata approvata entro il 24.11.2022, risulti approvata prima del 19.11.2022).
Rilevanza della CILA superbonus
Tra le condizioni per poter continuare a beneficiare dell'aliquota al 110% per le spese sostenute nel 2023, quindi, rileva esclusivamente la CILA, di cui all'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020, e non invece altri titoli edilizi eventualmente richiesti. Eccezioni per le quali non si rende necessaria la presentazione della CILA superbonus riguardano gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi iniziati in data antecedente all'introduzione dell'obbligo di presentazione della CILA (in questo caso rileva la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa all'epoca vigente).
Progetti in variante al titolo edilizio
Ai sensi dell'art. 2 bis co. 1 del DL 11/2023, inoltre, con una norma di interpretazione autentica è stato statuito che le "disposizioni dell'articolo 1 comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l'eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante".
Al riguardo, la circ. 13/2023 dell'Agenzia delle Entrate ha opportunamente precisato che, a titolo esemplificativo, costituiscono varianti alla CILA che non rilevano ai fini del rispetto dei termini previsti dal citato comma 894:
  • le modifiche o integrazioni del progetto iniziale;
  • la variazione dell'impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi;
  • la previsione della realizzazione di interventi trainanti e trainati rientranti nel superbonus, non previsti nella CILA presentata ad inizio dei lavori.
In caso di varianti in corso d'opera, peraltro, l'Amministrazione finanziaria ricorda che "il comma 13-quinquies dell'articolo 119 del Decreto Rilancio prevede che in caso di varianti in corso d'opera, queste possano essere comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata".
Fruizione in 10 rate annuali
Il superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, costituisce un beneficio fiscale fruibile in:
- 5 quote annuali di pari importo, se le spese detraibili sono state sostenute nel 2020 o nel 2021;
- 4 quote annuali di pari importo, se le spese detraibili sono state sostenute a partire dall'1.1.2022.
Un'eccezione riguarda gli IACP ed enti equivalenti e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per i quali si devono ripartite in 4 anni le spese sostenute dall'1.7.2022 ex co. 3-bis dell'art. 119 del DL 34/2020.
Per le spese sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2022, il co. 8-quinquies dell'119 del DL 34/2020 (inserito dall'art. 2 co. 3-sexies del DL 11/2023) consente al contribuente beneficiario di optare per la fruizione in dichiarazione dei redditi in 10 quote annuali costanti, invece che in 4.
La circ. 13/2023 ricorda che detta opzione (irrevocabile, una volta esercitata) è subordinata dalla norma al fatto che il contribuente "sospenda" la fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2022 (REDDITI 2023 o 730/2023) ed eserciti l'opzione nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2023 (REDDITI 2024 o 730/2024), rinviando quindi a tale dichiarazione dei redditi la fruizione della prima quota costante di detrazione.
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