HOLDING: LE SOCIETA' DI PERSONE NON SONO ASSIMILABILI ALLE SOCIETA' FINANZIARIE
29 SETT 2019
La DRE del Piemonte con la risposta all’interpello n. 901- 384/2019 ha affermato che le società di persone che detengono partecipazioni in altre società, non sono tenute alle comunicazioni all’archivio dei rapporti finanziari tenuto dall’anagrafe tributaria, anche se svolgono, quale attività principale o esclusiva, quella di gestione delle partecipazioni.
Secondo la citata Direzione, la disposizione e cioè l’art. 10 comma 10 del D.Lgs. 141/2010, che indica tra i soggetti obbligati le società di partecipazione non finanziariae i soggetti a esse assimilati, (art. 162 bis comma 1 lett. c) n. 1 e 2 del TUIR) e cioè le società che esercitano in via prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni, le cui caratteristiche sono rinvenibili dai dati dell'ultimo bilancio approvato (valore delle partecipazioni superiore al 50% dell’attivo patrimoniale), non sarebbero soggette agli obblighi comunicativi perchè la direttiva 2016/1164/Ue, da cui deriva la citata normativa è applicabile ai soli soggetti IRES: con conseguentemente, esclusione delle società di persone.