TERMINE DI COMPIUTA GIACENZA
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
TERMINE DI COMPIUTA GIACENZA

TERMINE DI COMPIUTA GIACENZA

31 DIC 2016
La suprema Corte di Cassazione a sezione unite, con la sentenza n. 1418 del 1 febbraio 2012, ha espresso un rilevante principio di diritto, con riferimento alla natura del termine di compiuta giacenza, previsto in ambito di notifica a mezzo posta, dall'art. 8 comma 4 della legge n.890/1982. Mi riferisco alla circostanza se la cosiddetta "giacenza" debba considerarsi, o meno, "atto processuale" con l’applicazione conseguente delle norme previste per tali atti. La problematica posta all'attenzione dei Giudici, se a prima vista può sembrare una "questione di lana caprina", nella pratica a volte può rivestire fondamentale importanza per le sorti processuali, anche in materia tributaria. 
Nella disamina della vicenda, i Giudici di legittimità hanno preso in considerazione il comma 4 dell’art. 155 c.p.c., sul computo dei termini, il quale, come è noto,  dispone che “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo” nonché i successivi commi, quinto e sesto, – aggiunti dalla L. 263 del 2005, art. 2, comma 1, applicabili anche ai procedimenti anteriori a tale data - che “La proroga prevista al comma 4 si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza che scadono nella giornata del sabato(comma 5). Le norme in questione, aggiunte forse un po’ frettolosamente e senza particolari approfondimenti dal legislatore nel corpo dell’art. 155 cpc suddetto, da una parte assimilano il giorno del sabato a quello festivo, limitatamente ai termini per il compimento degli atti processuali svolti al di fuori dell’udienza e che scadono nella giornata di sabato, dall’altro puntualizzano che in tale giornata – “ad ogni effetto considerata lavorativa” – “resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria svolta da ausiliari”.
Posto quanto precede, si tratta, quindi, di determinare se quello previsto dall’art. 8, comma 4, della L. 890/1982 sia, o meno, un termine previsto per il “compimento di atti processuali svolti fuori dall’udienza” (art 155, 5° comma) con la conseguenza che, in caso di risposta affermativa, quest’ultimo, qualora scadente nella giornata di sabato, sarebbe prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 155, 4° comma).
Nella sentenza in commento i Giudici di legittimità affermano senza mezzi termini che “ tenute presenti tutte le considerazioni che precedono e, in particolare, il rilievo che per “atti processuali”…devono intendersi quelli che hanno rilevanza, diretta o indiretta nel processo, è agevole rilevare che l’intero (tradizionale) procedimento di notificazione di atti inerenti al processo – sia esso promosso ed eseguito dall’avvocato ai sensi della citata L. n. 53/1994 (…) ovvero eseguito dall’ufficiale giudiziario, previa consegna a quest’ultimo dell’atto da notificare – si svolge NECESSARIAMENTE “fuori dall’udienza” fino al suo complimento, come ovviamente fuori dall’udienza si effettua, in particolare, nelle notificazioni a mezzo del servizio postale anche l’eventuale ritiro del piego…Ritiro che d’altro canto è certamente qualificabile come atto processuale ai sensi del menzionato art. 155, comma 5.”
La conclusione a cui giungono gli ermellini è tranciante: “non può esservi dubbio che, nel caso in cui il termine di 10 giorni di cui alla L. 890 del 1982 art. 8 comma 4 scada nella giornata di sabato, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo….
Dunque per la Cassazione non vi sono dubbi: se la compiuta giacenza cade in giorno di sabato, il termine è prorogato di diritto al primo giorno non festivo, ovvero il lunedì successivo, o addirittura, come nel caso preso in considerazione dai Giudici di legittimità, anche alcuni giorni dopo, in presenza di giorni festivi concatenati, come accade spesso durante le festività natalizie.
 
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