Nel primo caso, il parametro della valutazione della condotta del responsabile del danno, va ricercato nel
comportamento che avrebbe tenuto il cittadino medio ovvero il
bonus pater familias: vale a dire “
la persona di normale avvedutezza, formazione e scolarità”.
Nel secondo caso e cioè in quello dei danni causati nell’esercizio di una attività professionale, il parametro di valutazione della condotta del responsabile del danno, va ricercato
nel comportamento che avrebbe tenuto un ideale professionista medio e cioè per dirla con le parole della Corte il c.d. “
homo eiusdem generis et condicionis”.
In sostanza la Cassazione, applicando il dettato del secondo comma del dell’art. 1176 c.c., prescrive, per i professionisti, un criterio di accertamento della colpa più rigoroso,
criterio che distingue i professionisti “mediocri” da quelli “bravi” e cioè per dirla con le parole della Corte, bravi che vuol dire seri, preparati, zelanti ed efficienti.
Alla luce di questo insegnamento possiamo concludere che la responsabilità professionale è quindi conseguenza di una condotta professionale mediocre, che si esplicita nell’aver applicato una metodologia di tassazione più semplice (forfettario), ma più onerosa per il contribuente, piuttosto che una diversa metodologia certamente più impegnativa e complessa (analitica), ma che avrebbe comportato una minore spesa (il danno).
Ovviamente tutte le conclusioni a cui siamo giunti devono essere temperate dal contenuto dell’incarico e cioè dalla esplicitazione nell’ambito del contratto professionale della scelta del contribuente e dalla completa informazione ricevuta dal professionista circa l’esistenza dei due metodi e la scelta effettuata.
La responsabilità povrà altresì essere ulteriormente temperata dal tempo concesso al professionista per l’analisi della documentazione e per la predisposizione dell’istanza e cioè valutata in funzione ed in relazione della data dell’incarico.
professionista-mediocre-cassazione.pdf