LE POLIZZE IN LPS NON VANNO IN RW SE L'INTERMEDIARIO E' RESIDENTE
19 FEB 2011
Niente monitoraggio fiscale per le polizze estere offerte in regime di libera prestazione di servizi in Italia a condizione che per la regolazione dei flussi finanziari delle stesse sia conferito l'incarico a un intermediario residente. Tramite quest'ultimo infatti transiteranno le movimentazioni finanziarie relative all'investimento, al pagamento dei premi assicurativi e al disinvestimento della polizza e la sua presenza metterà in condizione l'amministrazione finanziaria di espletare tutti gli accertamenti in ordine al corretto adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'articolo 4 del decreto legge n.167 del 1990. L'incarico potrà essere fornito sia dalla compagnia estera, attraverso apposita clausola contrattuale all'interno della polizza, sia da parte dello stesso contribuente. L'intervento dell'intermediario residente, tanto nella fase di costituzione del rapporto assicurativo quanto in quello di chiusura, è dunque l'elemento cardine che fa scattare l'esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale, perché mette in condizione l'amministrazione finanziaria di potersi rivolgere ad un soggetto che per la sua qualità è tenuto al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 1 del citato decreto legge n. 167 del 1990 in relazione ai flussi finanziari riconducibili alle polizze assicurative stesse. SUL PUNTO SI VEDA IL NOSTRO APPROFONDIMENTO N. 47