INTEGRAZIONI, SCADENZE E NOVITA' DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE
20 OTT 2015
L'inquadramento sistematico della v.d. va ricercato nelle norme sugli accertamenti tributari, ove dovranno anche essere reperite le diverse soluzioni alle controverse questioni applicative.
Il provvedimento di proroga d.l. 153/2015 ha però escluso l’assimilabilità della procedura agli accertamenti parziali, con conseguente impossibilità degli uffici di notificare gli accertamenti anno per anno, a seconda del periodo da accertare.
Il decreto legge ha infatti unificato il termine per accertamento di tutti gli anni relativi alla disclosure al 31 dicembre 2016, da un lato prorogando di un anno i termini in scadenza al 31.12.2015 e dall'altro garantendo la certezza del termine di conclusione della intera procedura, anticipando così la scadenza per gli anni 2012 e 2013 al 31.12.2016.
Inoltre è da rilevare che la voluntary disclosure ha regole diverse rispetto a quelle previste per accertamento ordinario, dovendo il contribuente, che volesse beneficiare degli effetti premiali della procedura di emersione, necessariamente aderire all’invito al pagamento emesso in conseguenza della presentazione dell’istanza.
Infatti analizzando il combinato disposto del provvedimento di proroga con la documentazione di prassi, possiamo concludere che da una parte vi è una impossibilità oggettiva ad instaurare un vero e proprio contraddittorio con l’Ufficio (sui redditi oggetto di v.d.), una sorta di “prendere o lasciare” conseguente all’invito al pagamento e dall’altra vi è una reale necessità di instaurare un “informale e preventivo” contraddittorio con i funzionari deputati alla disclosure, per correggere o completare le dichiarazioni e le istanze presentate.
In quella sede (informale) si dovranno anche valutare e spiegare i prelievi ed i versamenti.
Infatti se è vero che per i primi (prelievi) l’agenzia ha già chiarito che non costituiscono una presunzione di nuove attività tassabili, è altrettanto vero che il contribuente dovrà, (immagino in quella sede), dare spiegazioni sull’utilizzo di tali fondi, (a meno che si tratti di prelievi contenuti alla redditività dei conti utilizzabili per spese personali ovvero per donazioni dirette o indirette).
Per i secondi, (versamenti) bisognerà invece individuare la causale e quindi la categoria di reddito, valutando nel contempo anche gli aspetti previdenziali connessi con il reddito da sanare.
Ricordiamo inoltre che la proroga al 30 novembre, nulla ha disposto sull'anno 2014, sicché dovremo coordinare l’istanza di v.d. con la dichiarazione dei redditi (Unico 2015), magari utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso, (sino 29 dicembre 2015), per integrare il quadro RW con la sanzione di euro 258,00.