La Corte di Cassazione con la sentenza del 12.7.2019 n. 18770 ha affermato che, ai fini della responsabilità dei sindaci, ricorre il nesso causale tra la condotta inerte antidoverosa di questi ultimi e l'illecito perpetrato dagli amministratori - secondo la probabilità e non necessariamente la certezza causale - se, con ragionamento controfattuale ipotetico, l'attivazione avrebbe ragionevolmente evitato tale illecito.
La Cassazione, inoltre, ha stabilito che, laddove i sindaci abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta illecita contraria alla corretta gestione dell'impresa, non è sufficiente a esonerarli da responsabilità la dedotta circostanza di essere stati tenuti all'oscuro dagli amministratori o di aver assunto la carica dopo l'effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi, allorché, assunto l'incarico, fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e di porvi rimedio.
Infine, la Suprema Corte ha precisato che le dimissioni presentate non esonerano il sindaco da responsabilità nell'ipotesi in cui questi non abbia compiuto atti concreti volti a contrastare, porre rimedio o impedire il protrarsi degli illeciti.