La Corte di Cassazione con la sentenza n. 32397 dell'11.12.2019 ha confermato che i sindaci, pur non figurando tra i legittimati attivi, in presenza di gravi irregolarità non diversamente rimediabili, devono presentare denunzia al pubblico ministero, seppure non citati nell'elenco dei soggetti legittimati.
Secondo i Giudici prescindendo dalla disciplina in concreto applicabile alla fattispecie, non è possibile pensare di esimersi dalle responsabilità presentando le proprie dimissioni, senza avere prima diligentemente osservato gli obblighi di legge, perchè le dimissioni non costituiscono una condotta di adempimento al dovere, né sollevano da responsabilità allorquando non sono accompagnate da concreti atti volti a contrastare, porre rimedio o impedire il protrarsi degli illeciti,
Secondo gli ermellini le dimissioni equivalgono ad una sostanziale inerzia costituendo grave indizio della condotta colposa.