LE CARTELLE DI EQUITALIA SI PRESCRIVONO IN 5 ANNI
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
LE CARTELLE DI EQUITALIA SI PRESCRIVONO IN 5 ANNI

LE CARTELLE DI EQUITALIA SI PRESCRIVONO IN 5 ANNI

19 APR 2017
Con la sentenza 23397/16, depositata il 17 novembre 2016 le sezioni unite della Corte di Cassazione, hanno chiarito che in caso di mancata opposizione all'atto di riscossione non si applica la prescrizione prevista dall'art. 2953 del cod. civ. (effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi), ma il termine ordinario previsto per ciascun tributo o contributo.
Il diritto alla riscossione deve quindi essere valutato caso per caso in base alla disciplina applicabile.
I tributi locali (IMU TASI E TARI) in base all'art. 2948 n. 4 c.c. si prescrivono nel termine breve di cinque anni, (fa eccezione l'accertamento avvenuto con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo).
Con l'avvicinarsi della scadenza del termine per la rottamazione delle cartelle (21.04.2017), il contribuente dovrà quindi preventivamente verificare se i crediti vantati dalla Agente della riscossione si sono o meno prescritti, onde evitare di dover pagare un credito ormai non più dovuto. 
La sentenza chiarisce che il trascorso di 5 anni, senza che l'ente abbia richiesto il suo credito, comporta l'operatività della prescrizione e quindi dell'annullamento delle cartelle di pagamento e ciò anche se il contribuente abbia presentato ricorso contro la cartella a termini spirati (60 giorni dalla notifica) .
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