Il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021(c.d. Decreto Sostegni), all'art. 15, ha prorogato, fino al 30 giugno 2021, le tutele, introdotte e poi rinnovate dalla precedente legislazione emergenziale, a favore dei lavoratori in condizione di fragilità.
Si tratta, in particolare, dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso:
A tali soggetti, dunque, è riconosciuta la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, fino al 30 giugno 2021, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
In caso di impossibilità a svolgere la prestazione in modalità agile, fino alla medesima data, agli stessi soggetti è riconosciuto il diritto ad assentarsi dal lavoro e a vedersi riconosciuto il periodo di assenza come ricovero ospedaliero, previa prescrizione delle competenti autorità sanitarie nonché del medico curante, con diritto al relativo trattamento economico. A riguardo, si ricorda che il Decreto Sostegni ha altresì chiarito che le sopra menzionate giornate di assenza dal lavoro, equiparate al ricovero ospedaliero, non sono computabili ai fini del periodo di comporto e ciò anche con riferimento a pregressi periodi di assenza ascrivibili all'impossibilità di svolgere la prestazione in modalità agile (antecedenti l'entrata in vigore del decreto stesso).
Alla luce dell'imminente scadenza di cui sopra, si segnala che, allo stato attuale, non sono pervenuti ulteriori differimenti per le suddette tutele.
Pertanto, a partire dal prossimo 1° luglio, i giorni di assenza dal servizio da parte dei lavoratori fragili impossibilitati a svolgere il lavoro agile non saranno più equiparati al ricovero ospedaliero ai fini del trattamento economico.
Considerato quanto sopra, per i lavoratori fragili che possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, analogamente alla generalità dei lavoratori dipendenti, sarà possibile, fino al 31 dicembre 2021, avvalersi della procedura semplificata per la relativa comunicazione, disposta dalla Legge n. 87/2021, di conversione del DL n. 52/2021 (c.d. "Decreto Riaperture").
Si ricorda infine che, con riferimento ai lavoratori fragili impossibilitati a svolgere il lavoro agile, fino al 31 luglio 2021, è prevista la sorveglianza sanitaria.