L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI PUO’ ESSERE INTEGRATO
19 APR 2018
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9087 del 2018 al fine di risolvere il quesito sotteso alla controversia esaminata, ovvero se agli accordi di ristrutturazione dei debiti sia applicabile in via estensiva o analogica la facoltà di concedere il termine di cui all’art. 162 co. 1, chiarisce preliminarmente la natura dell’istituto dell’accordo di ristrutturazione, riconducendolo tra le procedure concorsuali.
Sul punto la Corte spiega come la sfera della concorsualità può essere rappresentata come “una serie di cerchi concentrici, caratterizzati dal progressivo aumento dell’autonomia delle parti man mano che ci si allontana dal nucleo (la procedura fallimentare) fino all’orbita più esterna (gli accordi di ristrutturazione dei debiti), passando attraverso le altre procedure di livello intermedio”.
All’esterno di questo perimetro restano solo gli atti di autonoma organizzazione dell’impresa come i piani attestati di risanamento e gli accordi di natura solo stragiudiziale che non richiedono un passaggio davanti al giudice neanche per l’omologazione.
In questo modo i giudici sottolineano l’interscambiabilità tra il concordato preventivo e l’accordo di ristrutturazione essendo strumenti di regolazione della crisi d’impresa.
La Suprema Corte accoglie così il ricorso presentato avverso la decisione di secondo grado secondo la quale, attribuendo all’accordo di ristrutturazione una connotazione meramente privatistica, “una volta sciolta la richiesta ex art. 161 comma 6 l.f. con il deposito di un ricorso 182 bis l.f., tale opzione preclude all’appellante di avvalersi di rimedi previsti esclusivamente per l’ammissione alla procedura concorsuale…”. In sostanza la Corte di Appello aveva negato un breve slittamento temporale necessario per la presentazione della documentazione relativa alla sottoscrizione dell’accordo da parte di un istituto di credito.