L’accertamento sintetico ed in particolare l’accertamento da redditometro si fonda su una predeterminazione del reddito imponibile ritratto da tecnicismi di natura procedimentale che lo quantificano sinteticamente desumendolo dalla disponibilità di taluni beni o servizi a cui sono connesse le spese necessarie per il loro mantenimento e per la loro utilizzazione. La disciplina di tale tecnicismo è stata attribuita dal legislatore, all’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, norma che fu da subito tacciata di incostituzionalità per via di quei tecnicismi procedimentali determinativi del reddito, contenuti in un norma secondaria, a cui ci si riferisce per l’individuazione dei beni e servizi e per la quantificazione delle spese connesse con il loro mantenimento. In origine il procedimento di rettifica redditometrico consentiva all’Ufficio di determinare sinteticamente il possesso di un maggiori imponibile del contribuente solo subordinatamente alla ricostruzione analitica dei diversi redditi e solo qualora emergesse un reddito complessivo inferiore a quello fondatamente attribuibile al contribuente sulla base di elementi e circostanze certi.