La
Corte di Cassazione con l’
ordinanza n. 3060/2018, ha stabilito che quando l’Amministrazione accede nei locali dell’impresa al fine di reperire i documenti, per poi proseguire i controlli presso l’ufficio, deve rispettare l’art. 12 comma 7 dello statuto dei diritti del contribuente.
Secondo la Corte, è quindi illegittimo l’accertamento a tavolino emesso prima dei 60 giorni, qualora l’attività istruttoria ha avuto inizio con un accesso presso la sede.
Nel caso di specie, l’Agenzia impugnava la decisione della Ctr che aveva dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento emesso nel mancato rispetto dei 60 giorni, lamentando come quest’ultima avesse erroneamente qualificato l’attività di verifica in quanto l’accesso presso la sede dell’impresa era avvenuta al solo fine di reperire la documentazione necessaria (documentazione poi consegnata all’ufficio nei giorni successivi) e pertanto, doveva considerarsi come accertamento a tavolino.
La Corte, però, afferma che “
la garanzia prevista dall’art. 12 comma 7 L.212/2000 si applica a qualsiasi accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell’impresa, ivi compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all’acquisizione di documentazione in quanto la norma non prevede alcuna distinzione ed è comunque necessario redigere un verbale di chiusura delle operazione anche in quest’ultimo caso”, che invece l’Ufficio ha omesso nella fattispecie in esame.
Ci auguriamo che il prossimo passo della Suprema Corte, sia quello di riconoscere il rispetto dalla garanzia in esame anche per gli accertamenti a tavolino non preceduti da alcun accesso, come la Corte di Giustizia Europea pretende da anni.
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