LA VERIDICITA’ DEI DATI AZIENDALI: PERIMETRO E COMPITI DELL’ATTESTATORE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

LA VERIDICITA’ DEI DATI AZIENDALI: PERIMETRO E COMPITI DELL’ATTESTATORE

18 GEN 2021
(L'ATTESTATORE NON E' UN REVISORE MA USA LE SUE TECNICHE)
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato i nuovi Principi di attestazione dei piani di risanamento, che aggiornano quelli approvati nel 2014.
Lo schema di base delle attività che deve svolgere il professionista incaricato resta sostanzialmente quello preesistente, con talune significative diversità rilevabili in tema di indipendenza, compenso dell'attestatore di definizione del perimetro delle verifiche, delle successive modifiche del piano e delle attività di monitoraggio dello stesso.
Particolare attenzione viene riservata al tema della valutazione del miglior soddisfacimento dei creditori in caso di concordato preventivo in continuità alle utilità esterne, in relazione alle quali l'attestatore dovrà esprimersi in modo circostanziato.
Al fine di dare un contributo ai colleghi che si apprestano ad approfondire l’argomento con taglio prettamente pratico e con lo scopo di smentire le troppo facili richieste di taluni Tribunali, più diretti alla ricerca di polizze assicurative che della verità, avviamo una serie di interventi su taluni argomenti centrali occupandoci della valutazione di veridicità che il professionista indipendente di cui all’art. 67 comma 3, lett. d) del RD 267/1942 deve operare con riguardo ai dati del progetto predisposto dal debitore per la soluzione della crisi.
Com’è noto, tale accertamento è strumentale al giudizio di fattibilità del piano di risanamento o concordato preventivo, ovvero di attuabilità dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, elementi dai quali si deduce che, qualora i dati contabili presi a base per la formazione del Piano non siano veritieri, ciò renderebbe inattendibile il piano, impedendo all’attestatore di esprimersi sulla sua fattibilità.
In altri termini è compito del professionista (attestatore) riscontrare la veridicità dei dati aziendali necessari per la fattibilità del Piano e quindi dare rilievo alle poste contabili che contribuiscono fattivamente alla sua realizzabilità.
Segnatamente, il suo compito è quello di verificare le poste contabili su cui si fondano le previsioni del piano, la documentazione allegata allo stesso e gli elementi necessari alla redazione e cioè quella che tecnicamente viene definita come BASE CONTABILE.
La prima conseguenza di tale principio è che l’attività dell’attestatore non va confusa con quella del revisore che deve controllare tutti i conti della società, ma può ben dirsi che l’attestatore, nell’espletare il suo incarico deve analizzare quei conti (ai fini della veridicità) che contribuiscono alla realizzabilità del Piano, mediante l'utilizzo dei principi di revisione.
In altri termini il professionista deve delimitare la sua attività d'indagine (perimetro di indagine) ai dati contabili relativi alla situazione patrimoniale di riferimento (BASE CONTABILE) per poi  arrivare a valutare le modalità di attuazione descritte nel Piano.
Deve quindi restringere temporalmente la sua attività facendola retroagire sino alla data di redazione della BASE CONTABILE.
In altri termini il documento del CNDEC dispone che l’attestatore circoscriva il perimetro del suo controllo partendo dalla base dati contabile, su cui si fondano le previsioni del piano.
Ciò praticamente vuol dire che la veridicità dei dati aziendali va verificata dalla data della redazione della Base Contabile e limitatamente ai conti che contribuiscono alla realizzazione del Piano, cosicché saranno oggetto di riscontro e valutazione i conti patrimoniali tutte le volte in cui essi parteciperanno al raggiungimento della migliore soddisfazione del ceto creditorio (mediante la cessione dei beni, incasso dei crediti sociali o la valorizzazione delle rimanenze di magazzino).
Nella pratica però non mancano ipotesi ove il debitore fondi la realizzabilità del Piano solo sulla disponibilità finanziaria derivante dalla gestione caratteristica dell'impresa (continuità), magari coadiuvata da accordi con partner, riservando scelte liquidatorie e quindi modifiche del Piano di risanamento, solo laddove le ipotesi prospettate non risultino realizzabili. 
In tali casi e cioè in ipotesi di concordato in continuità, l’attività dell'attestatore dovrà essere focalizzata sulle poste contabili relative alle componenti economico finanziarie che partecipano alla realizzabilità del Piano con uno sguardo professionale sulle componenti economiche storiche che hanno dato rilevanza a quelle prospettiche.
Secondo il documento in analisi, la verifica delle componenti di Conto economico è ritenuta necessaria esclusivamente nei casi in cui i dati reddituali consuntivi costituiscano un elemento fondamentale alla base delle proiezioni del piano, se predisposto nella prospettiva della continuità e la veridicità delle poste contabili deve essere analizzata anche quando la data di partenza del piano coincide con quella di chiusura dell’esercizio, perché la verifica dell’attestatore riguarda i dati aziendali riportati nel piano, che potrebbero essere maggiormente circoscritti rispetto a quelli del bilancio, ovvero divergere negli importi per effetto dell’applicazione di criteri di valutazione differenti, in virtù della diversa finalità, natura e principi di redazione dei due documenti.
Da quanto espresso nel documento in analisi, si può tranquillamente affermare che l’attestatore non è chiamato ad esprimere un giudizio sui bilanci precedenti, né sulla correttezza della gestione in tali esercizi, (chi mai farebbe l'attestatore in tali situazioni), ma deve concentrare la sua attività nell’ambito del perimetro contabile identificato (dalla Base Contabile al Piano), per il periodo temporale identificato (normalmente compreso tra la data di redazione della Base Contabile ed il deposito del Piano), con un occhio al passato solo per valutare l’attendibilità della Base Contabile e per analizzare gli indici economico finanziari che dovranno prognosticamente garantire la realizzazione delle performance aziendali previste nel Piano. Ovviamente sia la pianificazione che lo svolgimento dell’attività di verifica devono essere sempre informati alla rilevazione del rischio di errori significativi, che interessino i dati posti alla base delle stime prognostiche, ma ciò non vuo dire che l’attestatore deve effettuare una revisione contabile completa, ma deve utilizzare le tecniche di audit – come strumenti metodologici e ispiratori del proprio lavoro – per giungere alla formulazione del giudizio di veridicità e fattibilità del piano.
In altri termini l’attestatore deve individuare i conti significativi nell’ambito della base dati contabile del piano e determinare la strategia di revisione che intende adottare per ciascuno di essi (approccio sui controlli o di sostanza).
I saldi patrimoniali ed economici rilevanti devono essere verificati, coerentemente con il principio di revisione 500, in relazione a specifiche categorie di asserzioni: esistenza, diritti ed obblighi, manifestazione, completezza, valutazione e misurazione.
La sua attività non è diretta a modificare il piano proposto dall’impresa debitrice, ma a riscontrare la veridicità dei dati aziendali e la sua attuabilità, segnalando eventuali errori, affinché gli organi sociali possano correggerli.
Allo stesso modo egli non deve accertare l’adeguatezza dei criteri dell’eventuale suddivisione dei creditori, trattandosi di una funzione che compete al tribunale, nell’ambito del giudizio di fattibilità giuridica della proposta.
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