LA TRISTEZZA, L'ARTE E LA DEDUCIBILITA' FISCALE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
LA TRISTEZZA, L'ARTE E LA DEDUCIBILITA' FISCALE

LA TRISTEZZA, L'ARTE E LA DEDUCIBILITA' FISCALE

16 AGO 2018

Per Frida Kahlo, dipingere era un modo di trasformare il dolore in espressione artistica ed in questi giorni di festa ed amarezza, non posso fare altro che cercare di aiutare quanti cercano rifugio e conforto nell’arte e si ripropongono la sua diffusione.

Comincio subito con il buttare le mani avanti perché, come al solito, nulla è certo nel rapporto tra contribuenti e fisco e figuratevi cosa può essere certo allorquando v’è di mezzo l’arte.   

IVA

Le cessioni di opere d’arte tra privati, non sono soggette a Iva, per carenza del presupposto soggettivo, (sono invece soggette a Iva quando avvengano nell’esercizio d’impresa, arti o professioni).

L’aliquota IVA applicabile alle operazioni compiute nell’esercizio di impresa arti o professioni è del 22%, (allorquando dette cessioni vengano effettuate da soggetti passivi diversi dall’autore dell’opera, suoi eredi o legatari. L’aliquota è invece ridotta al 10% nei casi in cui le cessioni siano effettuate direttamente dall’autore dell’opera, suoi eredi o legatari.

In caso d’importazione dell’opera d’arte l’aliquota Iva applicabile è quella agevolata del 10%, oltre ai dazi doganali.

Nel caso in cui l’acquirente sia un imprenditore, occorrerà quindi distinguere se è un mercante d’arte o un soggetto che svolge attività commerciale diversa.

1. Nel primo caso, ovviamente, si deve ritenere che il bene acquistato sia destinato alla futura vendita e quindi l’Iva seguirà le ordinarie regole previste per le attività di tipo commerciale.

2. Nel secondo caso, l’acquisto dell’opera potrebbe essere identificato come “spesa di rappresentanza” in quanto il bene, non è destinato alla rivendita o all’utilizzo diretto nel processo produttivo dell’impresa      e sarà quindi destinato all’ornamento dei locali del soggetto acquirente. In questo caso l’Iva sarà totalmente indetraibile da parte dell’acquirente.

IMPOSTE SUI REDDITI

PROFESSIONISTI

Ai sensi dell’art. 54 del TUIR, il costo d’acquisto o l’importazione degli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, come anticipato, potrebbe essere considerato spesa di rappresentanza. Tale considerazione discende dal fatto che è escluso che le opere d’arte possano deperire in funzione del c.d. ammortamento. Di fatto, l’art. 54 comma secondo prevede espressamente che per i beni strumentali per l’esercizio dell’arte o della professione, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei. Il successivo comma quinto, prevede poi che le spese sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali, si considerano spese di rappresentanza, pertanto sono deducibili nei limiti dell’1,5% dei compensi percepiti dall’esercente arti e professioni nel periodo di imposta.

IMPRESA

Per quanto riguarda, l’acquisto di un’opera d’arte in regime d’impresa, la deducibilità del costo deve considerarsi per lo più indeducibile salvo che non si possa documentare una comprovata inerenza del costo di acquisto dell’opera d’arte rispetto alla produzione del reddito.

Da quanto sopra discende che il possesso, da parte di un privato, di beni, anche di rilevante valore, non comporta alcuna tassazione, con la conseguente indeducibilità di tutti i costi eventualmente sostenuti per la sua conservazione.

Gli eventuali corrispettivi derivanti dalla cessione di diritti di sfruttamento dell’opera d’arte, dalla sua pubblicazione, utilizzo e/o diffusione nonché dall’esposizione in mostre o musei, saranno da considerarsi imponibili secondo le ordinarie categorie di reddito (definiti redditi diversi) e cioè saranno da assoggettare a IRPEF con aliquota progressiva in capo alla persona fisica proprietaria dell’opera d’arte.

Inoltre ricordiamo che le opere d’arte sono equiparate dall’amministrazione finanziaria alle attività finanziarie, onde per cui v’è l’obbligo di monitoraggio fiscale mediante la compilazione del quadro RW nella dichiarazione annuale dei redditi.

La cessione dell’opera d’arte a terzi

Nel caso di cessione dell’opera d’arte occorre quindi valutare le diverse caratteristiche del venditore che può essere:

1. una persona fisica

2. un lavoratore autonomo (in ambito diverso dal mondo dell’arte)

3. un imprenditore

Persona fisica privata

L’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione di un’opera d’arte è esente da tassazione in analogia con tutte le altre plusvalenze realizzate a seguito della cessione di beni utilizzati nell’ambito della sua sfera personale.

È utile ricordare che l’esenzione di cui sopra, viene meno nel momento in cui venga riscontrata una attività di tipo imprenditoriale.

Il confine tra l’attività ordinaria di compravendita tipica del collezionista privato e l’attività di tipo “commerciale” è estremamente labile e dipende da molte variabili comprovanti lo spirito imprenditoriale dell’attività svolta in contrapposizione allo spirito occasionale e non speculativo del privato, con la precisazione che allorquando venisse disconosciuto il l’attività del collezionista, la cessione sarebbe da computare tra i redditi diversi.

Lavoratore autonomo (non gallerista o artista)

La normativa fiscale stabilisce espressamente che le plusvalenze realizzate mediante cessione di “oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione” anche se utilizzati come beni strumentali, sono escluse da imposizioni. Al contrario di quanto avviene per la disciplina del reddito d’impresa, la disciplina fiscale relativa al reddito di lavoro autonomo, così come disciplinata dall’art. 53 e ss. del TUIR, prevede specifiche disposizioni concernenti l’acquisto e la cessione di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione (per oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, la giurisprudenza fa riferimento a quanto individuato nella Tabella allegata all’art. 36 comma primo del D.L. 41 del 23 febbraio 1995). L’art. 54 comma primo del TUIR disciplina il reddito di lavoro autonomo stabilendo che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione. L’art. 54 comma primo bis, però, dispone espressamente che, per i contribuenti esercitanti arti e professioni, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalle cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione non concorrano alla formazione del reddito di lavoro autonomo quando realizzate mediante cessione a titolo oneroso o derivanti da un risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni e quando riferite a beni che alla professione esercitata.

Imprenditore

La plusvalenza derivante dalla cessione di opere d’arte da parte di soggetti esercenti attività di impresa, sarà in ogni caso imponibile ai fini fiscali.

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