LA TRASFORMAZIONE IN SOCIETA' SEMPLICE (terza parte)
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

LA TRASFORMAZIONE IN SOCIETA' SEMPLICE (terza parte)

11 AGO 2022
Nei due precedenti interventi abbiamo visto che la società semplice, ai sensi dell'art. 2249 del c.c. dovrebbe svolgere attività diverse da quelle commerciali (attività agricola, oppure secondo la giurisprudenza di legittimità un'attività di mero godimento di un patrimonio immobiliare o di gestione di partecipazioni societarie).
Quello che molti non sanno è che è pacifico anche lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nella forma di soc. semplice.
Un attento collega assiduo lettore dei nostri articoli, (oggi si chiamano post), mi chiede però di analizzare gli aspetti pratici legati alla costituzione o trasformazione della società semplice analizzandone gli effetti civili e soprattutto fiscali.
Cominciamo quindi dalla costituzione di società semplice affermando che una corrente dottrinaria dubitava si potesse costituire una società semplice, potendosi addivenire a tale forma societaria solo a seguito di una trasformazione da altra tipologia societaria.
Datata giurisprudenza (Corte d'Appello di Trieste 23 dicembre 1999) ha però ritenuto omologabile la trasformazione di una società a responsabilità limitata in società semplice, fondando le sue considerazioni sulla norma agevolativa di carattere fiscale che ha consentito la trasformazione agevolata (articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 447 –assegnazione e trasformazione agevolata in società semplici).
Invero, oltre alla richiamata normativa tributaria, anche la stessa evoluzione civilistica ha validato tali tipologie di società in sede di loro costituzione dopo la riforma del 1976 in materia di società consortili, riforma che ha ammesso l'esistenza di società non con scopo speculativo ma semplicemente consortile, legittimando un esercizio individuale dell'attività d'impresa societaria.
Nella realtà quotidiana assistiamo a società semplici immobiliari, che normalmente derivano da trasformazioni di società commerciali di persone o di capitali ed è proprio questo che voleva, forse, che venisse chiarito il collega interpellante.
LA TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE.
Dal punto di vista di approccio metodologico la trasformazione della società commerciale in società semplice richiede sempre una analisi che si sostanzia nella ricognizione dell'attività svolta dalla società commerciale oggetto di trasformazione, di una analisi prospettica dell'attività in concreto da svolgere dopo la trasformazione, unitamente ad una analisi dei rischi e dei benefici connessi con la trasformazione. Ricordiamo infatti che l’oggetto sociale non potrà mai esorbitare rispetto al mero godimento dei beni (gestione di un patrimonio statico e cioè solo beni immobili destinati alla locazione). 
In altri termini, occorre che la gestione da statica (locazioni) diventi dinamica (acquisti e vendite di immobili), facendo esorbitare il godimento in attività d’impresa, (cfr. notai del Triveneto (cfr. Massima G.A.10 – Attività di gestione di beni quali oggetto sociale – 1° pubbl. 9/16 – motivato 9/17). Allo stesso modo, la società semplice per l'esercizio dell'attività di gestione di partecipazioni societarie deve essere caratterizzata da una gestione di tipo statico con assenza di servizi alle società del gruppo, quali ad esempio, tenuta della contabilità, ricerche di mercato, coordinamento gestionale e assente di frequenti compravendite di partecipazioni (soprattutto se con attività estranea al gruppo di appartenenza). Dunque, dando per scontata la possibile esistenza di una società semplice di gestione immobiliare o di partecipazione societaria, deve evidenziarsi che la prima e più importante conseguenza della trasformazione di una società commerciale in una società semplice è che la società trasformata non può svolgere attività d'impresa. L'Agenzia delle entrate (cfr. Circolare n. 26/2016) ha confermato che l'assenza della qualifica imprenditoriale in capo alla società semplice, avente come oggetto esclusivo o principale la gestione di beni, comporta che la trasformazione di una società commerciale in una società semplice di mera gestione immobiliare, determina la cessazione dell'attività imprenditoriale, dovendosi provvedere alla chiusura della partita IVA (cfr. Agenzia delle entrate, circolare n. 37/2016).
Fisco: onori ed oneri della società semplici
Alla società semplice si applica il regime fiscale delle persone fisiche non imprenditori (assenza di soggettività ai fini IVA, esenzione dall'imposta sulle plusvalenze da cessione di beni immobili (compreso aree non fabbricabili) posseduti da oltre cinque anni, tassazione con il regime dei “redditi diversi” negli altri casi, tassazione per trasparenza dei redditi percepiti (compresi i dividendi percepiti dalla società semplice che partecipa in società di capitali) in base alle caratteristiche giuridiche dei suoi soci. Le decisioni degli amministratori sono assunte (salvo vincoli statutari) senza formalità posto che ognuno di essi ha la piena gestione della società. La trasformazione da società commerciale a società semplice dal punto di vista fiscale comporta al momento del passaggio la necessità di auto-fatturare i beni soggetti ad iva in base non al valore normale, bensì al valore di costo rettificato (articolo 13, comma 2, lett. c) del DPR n. 633/1972.
Ai fini delle imposte sui redditi e Irap si tassa la plusvalenza data dalla differenza tra valore di mercato e costo residuo fiscalmente riconosciuto del bene.
 
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