LA TASSAZIONE DELLE VALUTE VIRTUALI SECONDO L'AGENZIA DELLE ENTRATE
02 SETT 2022
La prassi dell'amministrazione finanziaria ha dovuto supplire alla carenza di regolamentazione per la tassazione delle valutE virtuali.
Secondo l'Agenzia delle entrate la tassazione deve seguire le seguenti regole:
le cessioni di valute virtuali sono tassate a norma dell'art. 67 co. 1-ter del TUIR, essendo equiparate ai prelievi dai depositi o dai conti correnti in valuta estera la cui giacenza sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui (risposta a interpello 24.11.2021 n. 788); secondo la risposta a interpello 1.8.2022 n. 397, la soglia deve essere verificata sommando l'insieme dei portafogli detenuti dallo stesso contribuente, indipendentemente dalla relativa tipologia;
non costituisce invece presupposto impositivo il trasferimento delle criptovalute da un wallet ad un altro intestato allo stesso contribuente (risposta a interpello 1.8.2022 n. 397);
le valute virtuali devono essere indicate nel quadro RW se non detenute presso un intermediario italiano (risposta a interpello 24.8.2022 n. 433), mentre non sono soggette ad IVAFE.