CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
LA STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA NON PROVA L'ESTEROVESTIZIONE

LA STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA NON PROVA L'ESTEROVESTIZIONE

10 FEB 2022
La Corte di Cassazione con sentenza n. 502 del 2022 afferma che il fenomeno di “esterovestizione” non può essere provato dall’Amministrazione finanziaria attraverso la dimostrazione della presenza in Italia di una stabile organizzazione “occulta” della società estera. Nel caso trattato l'Agenzia delle Entrate, all'esito di un'attività di indagine condotta dalla Guardia di Finanza, contestava ad una società di diritto slovacco con sede legale nella repubblica slovacca ed esercente attività di produzione e posa in opera di strutture in alluminio e vetro, di avere avuto la residenza effettiva in Italia (dunque l’esterovestizione), negli anni dal 2005 al 2007, in quanto in detto arco temporale erano stati rinvenuti sul territorio nazionale cantieri navali supervisionati da amministratori residenti in Italia nonché la presenza di dipendenti slovacchi. I giudici territoriali accoglievano la tesi erariale valorizzando gli elementi probatori citati che, a ben vedere, nulla rilevavano ai fini dell’esterovestizione, ma che semmai, dimostravano la presenza di una stabile organizzazione in Italia, concetto ben diverso sia sotto il profilo giuridico che fiscale. Secondo gli Ermellini, infatti, la sentenza della CTR presentava profili di nullità in quanto “l'apprezzamento così compiuto non ha riguardato i fattori che connotano ed individuano la sede effettiva rilevante ai fini dell'esterovestizione: a fronte di una sede legale statutariamente sita in Slovacchia, nessun riscontro è stato ricercato in ordine al luogo di svolgimento delle attività amministrative (e di tenuta della relativa documentazione, anche contabile), di celebrazione delle riunione tra dirigenti e delle assemblee dei soci, di adozione, in ultima analisi, delle decisioni essenziali di politica generale della società”. La Corte territoriale aveva, dunque, ritenuto legittimita la pretesa esercitata dall'Amministrazione sulla scorta di presupposti radicalmente divergenti da quelli posti a fondamento dell'atto impositivo impugnato: invero, l'esterovestizione della società postula l'effettiva e reale residenza italiana, la stabile organizzazione, all'inverso, postula l'effettiva e reale residenza estera.     
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