LA SORTE DELLE SPESE DI GIUDIZIO NELLA CHIUSURA DELLA LITE PENDENTE
chiusura delle liti pendenti
Quale è la sorte delle spese di giudizio in presenza di adesione alla chiusura delle liti pendenti?
Secondo il disposto normativo la chiusura della lite fiscale comporta la definizione anche delle spese di giudizio.
Il riferimento è all'art. 6, comma 13 del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ove è espressamente stabilito che «le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate».
Tale disposizione è conforme all’articolo 46, comma 3 del decreto legislativo 546/1992, che per l'appunto dispone che «nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate», sicchè la chiusura della lite comporta la rinuncia a tutti gli effetti processuali del giudizio, compresa la pronuncia sulle spese.
Anche la prassi dell'amministrazione finanziaria è conforme ed è stata esplicitata nella circolare n. 48/E del 24 ottobre 2011 paragrafo 9.1 relativamente alla «chiusura delle liti fiscali minori - articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98».