Sull'affitto d'azienda vi è una grande confusione circa la solidarietà tra affittante ed affittuario per la eventuale presenza di debiti tributari dell'affittante.
Con questo contributo vorrei aiutarvi a dissipare i dubbi che sorgono tutte le volte che ci si trova a redigere un contratto di affitto d'azienda, rendendoci conto che le clausole stereotipate inserite nel contratto e relative ad eventuali sopravvenienze passive, non possono esplicare efficacia nei confronti del fisco.
La responsabilità solidale tra cedente e cessionario è regolata dall'art. 14 del DLgs. 472/97 ed è ispirata dalla necessità di evitare che i contribuenti eludano la garanzia dell'affittante, in pregiudizio dell’interesse pubblico, mediante appunto il trasferimento dell’azienda o di un ramo della stessa.
Com'è noto tale garanzia esplica efficacia per le le imposte e sanzioni relative all’anno in cui avviene la cessione d'azienda e per i due anni precedenti, oltre che per le violazioni già contestate nello stesso arco temporale, anche se riferite a violazioni commesse inepoca anteriore.
La garanzia pubblica trova il limite nel valore dell’azienda dichiarato o accertato, con l’obbligo di escussione prioritaria del cedente e può essere evitata mediante l'ottenimento di un certificato di carichi tributari pendenti, rilasciato dall'Agenzia delle entrate, attestante l'inesistenza di contestazioni in corso per le quali i debiti non sono stati ancora soddisfatti alla data della richiesta.
A mio parere, tale responsabilità non opera in caso di affitto d'azienda perchè la novella normativa in vigore dal 01/01/2016, ha affermato che tale solidarietà risulta applicabile “... a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento” e tale definizione è stata appunto introdotta in accoglimento di un’osservazione delle Commissioni riunite Giustizia e Finanze e Tesoro del Senato, che avevano chiesto la sua applicabilità a tutti i trasferimenti d’azienda effettuati inter vivos e, quindi, e non solo al conferimento, ma anche alla permuta, alla datio in solutum e alla donazione.
Stante il tenore letterale della norma e la sua ratio,diretti a regolare situazioni nelle quali vi sia un trasferimento di azienda, inteso come trasferimento della proprietà giuridica, propenderei per ecludere che tale solidarietà possa esplicare efficacia nell'affitto d'azienda e che quindi possa trasferirsi in capo all'affittuario e ciò per il fatto che la proprietà dell'azienda e quindi la garanzia erariale rimane in capo all'affittante.