LA SOGGETTIVITA' PASSIVA DEL RAPPRESENTANTE FISCALE
03 OTT 2016
Rappresentante fiscale - Soggettività passiva in Italia - Rimessione alle Sezioni Unite (Cass. 30.9.2016 n. 19482)
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19482 del 30.9.2016, ha rimesso alle Sezioni Unite, la controversa questione circa la soggettività passiva del rappresentante fiscale ai fini IVA, nominato ai sensi dell’art. 17 del DPR 633/72 (nella versione previgente al DLgs. 191/2002).
La vexata quaestio verte sul fatto che il rappresentante fiscale possa svolgere una attività limitata alle sole operazioni attribuitegli dal mandante non residente, piuttosto che essre destinatario di tutte le operazioni passive.
Infatti secondo il pensiero dell’amministrazione finanziaria sarebbe elusiva l'attività svolta da una società croata (extra-Ue) che ha realizzato in subappalto una piattaforma petrolifera commissionata da società italiane. La condotta contestata sarebbe quella di far transitare dal rappresentante fiscale italiano la sola fatturazione passiva, chiedendo a rimborso l’imposta a credito.
Secondo quanto affermato dai giudici, la società avrebbe dovuto avvalersi del rappresentante fiscale anche per le operazioni attive, non essendo legittima, la separazione che si è realizzata tra il soggetto che effettua operazioni attive e quello che effettua operazioni passive.