LA SOCIETA' CHE AFFITTA UN RAMO D'AZIENDA NON PUO' CONSIDERSI "DI COMODO"
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LA SOCIETA' CHE AFFITTA UN RAMO D'AZIENDA NON PUO' CONSIDERSI

LA SOCIETA' CHE AFFITTA UN RAMO D'AZIENDA NON PUO' CONSIDERSI "DI COMODO"

01 OTT 2020
La Ctr Calabria, con la sentenza n. 2353/3/2019, chiamata a pronunciarsi sulla operatività o meno di una società contribuente, riforma la sentenza di primo grado affermando che non può essere considerata “di comodo” la società proprietaria di un complesso turistico-alberghiero con relative attrezzature, qualora questi beni siano stati concessi in affitto (quale ramo d’azienda) e i posti letto dell’albergo siano stati venduti “vuoto per pieno”. Secondo i giudici, la Società non può considersi di comodo per non avere realizzato i ricavi stimati con l'applicazione dei coefficienti indicati dalla Legge 724/1994, dovendosi aggiungere che "nel caso che ci occupa l'affitto di azienda ad altra società esclude il fatto che i soci abbiano avuto godimento diretto dei beni dell'azienda, che erano gestiti dalla società affittuaria". La contribuente ha, infatti, dimostrato l’esistenza di condizioni oggettive sufficienti che inducono a ritenere che abbia svolto attività di impresa. La decisione, precisa la Ctr, è in linea con il principio generale secondo cui sono considerate società di comodo quelle i cui beni vengono concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore, che li utilizzano per finalità non imprenditoriali a titolo gratuito o a fronte di un corrispettivo inferiore al valore di mercato.



ctr-calb-2353.20.societadicomodo.affitodazienda.pdf
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