LA SOCIETA' CHE AFFITTA UN RAMO D'AZIENDA NON PUO' CONSIDERSI "DI COMODO"
01 OTT 2020
La Ctr Calabria, con la sentenza n. 2353/3/2019, chiamata a pronunciarsi sulla operatività o meno di una società contribuente, riforma la sentenza di primo grado affermando che non può essere considerata “di comodo” la società proprietaria di un complesso turistico-alberghiero con relative attrezzature, qualora questi beni siano stati concessi in affitto (quale ramo d’azienda) e i posti letto dell’albergo siano stati venduti “vuoto per pieno”. Secondo i giudici, la Società non può considersi di comodo per non avere realizzato i ricavi stimati con l'applicazione dei coefficienti indicati dalla Legge 724/1994, dovendosi aggiungere che "nel caso che ci occupa l'affitto di azienda ad altra società esclude il fatto che i soci abbiano avuto godimento diretto dei beni dell'azienda, che erano gestiti dalla società affittuaria". La contribuente ha, infatti, dimostrato l’esistenza di condizioni oggettive sufficienti che inducono a ritenere che abbia svolto attività di impresa. La decisione, precisa la Ctr, è in linea con il principio generale secondo cui sono considerate società di comodo quelle i cui beni vengono concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore, che li utilizzano per finalità non imprenditoriali a titolo gratuito o a fronte di un corrispettivo inferiore al valore di mercato.