CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
LA SOCIETA’ BENEFICIA DELLO SCUDO FISCALE DEL DOMINUS

LA SOCIETA’ BENEFICIA DELLO SCUDO FISCALE DEL DOMINUS

28 GIU 2015
Si consolida la giurisprudenza di merito a favore del contribuente sull’estensione degli effetti premiali dello “scudo fiscale” effettuato dal dominus a favore della società.
La Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, con la sentenza 850/2/15 del 19.06.2015, richiamando la sua specifica giurisprudenza, quella della CTP di Frosinone e l’insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, ha affermato che: “Ad avviso di questo Collegio le operazioni di rimpatrio cd “scudo fiscale” effettuate dal dominus della società, estendono i loro effetti anche alla società, fino al limite dell’importo scudato ..., che nel caso in esame copre l’importo accertato” . L’ art. 13-bis del D.L. n. 78/2009, inserito in sede di conversione dalla L. n. 102/2009, ha infatti introdotto il c.d. scudo fiscale ter e segnatamente al quinto comma dell’articolo citato ha previsto che il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalità, in quanto applicabili, previste dagli artt. 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi 2 e 2- bis , e 20, comma 3, del D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, nonché dal D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2002, n. 73. in virtù del citato richiamo operato agli artt. 14 e 15 del D.L. n. 350/2001, il rimpatrio ovvero la regolarizzazione delle attività finanziarie, effettuato con le modalità previste, determina gli effetti premiali previsti dal legislatore, tra i quali, quello di precludere nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati, ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d’imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l’azione di accertamento alla data di entrata in vigore del decreto, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all’estero e oggetto di rimpatrio ovvero di regolarizzazione. 
Della medesima questione (dominus) e della estensione degli effetti premiali (alla società), si è occupata anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 50308 del 2 dicembre 2014, con cui la Suprema Corte ha (ri) - confermato il suo orientamento (al punto 5.3. della motivazione), stabilendo che: (…) alla luce del c.d. diritto vivente (giurisprudenza e documenti di prassi), anche nell'ambito delle società (di persone e di capitali) l'istituto può operare, ma solo con riferimento ai soggetti che, all'interno  delle  società, possiedono i requisiti di diritto e di fatto  per  essere  considerati appartenenti alla categoria del "dominus"
Invero alle medesime conclusioni era giunta in precedenza la Corte di Appello di Ancona, sezione penale, nell’ambito del procedimento 22/13 M.C.R. del 19.04.2013 e la richiamata sentenza della terza sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, depositata il 4 agosto 2014, dove i Giudici, richiamando i precedenti di legittimità citati, hanno stabilito che, la fruizione dello «scudo fiscale» da parte di un contribuente,garantisce la preclusione dagli accertamenti nei confronti della società di cui lo stesso è amministratore se i redditi oggetto di rimpatrio sono oggettivamente riferibili alla persona giuridica.”, questione condivisa anche dai Giudici della CTP di Ancona in commento.
Nel ricorso era stato fatto rilevare che l’amministratore unico della società aveva tempestivamente fruito del c.d. «scudo fiscale» i cui effetti sono disciplinati nell’ambito dell’art. 13-bis del dl n. 78/2009. I Giudici, accogliendo la questione pregiudiziale, hanno così confermato la preclusione all’attività di accertamento, dopo aver preventivamente constatato che il legale rappresentante della società (accertata), risultava anche essere socio di maggioranza, (detenendo cioè quote della società, in misura del 90% del capitale sociale),  pertanto, poteva essere configurato come «dominus» della stessa.                       



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