LA SCOMPARSA DELLA PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE AI SOCI
09 DIC 2017
Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione allorquando la società di capitali è a ristretta base societaria, l'amministrazione finanziaria può presumerei che i maggiori redditi accertati in capo alla società siano da ritenersi come percepiti dai soci, non contrastando tale presunzione con il divieto di presunzione di secondo grado.
Secondo detto orientamento il fatto noto da cui discende il fatto ignoto è dato dalla ristrettezza dell’assetto societario e non dai maggiori redditi accertati in capo alla società.
Sono pertanto i soci a dover produrre in giudizio elementi probatori di segno contrario, in assenza dei quali è ragionevole ritenere che abbiano partecipato alla distribuzione degli utili e la società, pertanto, avrebbe dovuto versare le ritenute d’acconto.
La legge di Bilancio per il 2018 (dovrebbe) estendere l’applicazione dell’imposizione sostitutiva del 26 per cento anche alle partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa, determinando una pari imposizione sia per le plusvalenze realizzate nell’ambito del capital gain dalle persone fisiche, sia per i dividendi percepiti dalle stesse, a prescindere dalla tipologia di partecipazione posseduta - qualificata o non qualificata, con la conseguente impossibilità di poter accertare i soci a ristretta base azionaria .