LA RITENUTA D'ACCONTO SUBITA NON NECESSITA DELLA CERTIFICAZIONE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

LA RITENUTA D'ACCONTO SUBITA NON NECESSITA DELLA CERTIFICAZIONE

09 GIU 2017
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14138 del 7 giugno 2017, ha stabilito che lo scomputo delle ritenute d’acconto su redditi di lavoro autonomo, non necessita della relativa certificazione, poiché la trattenuta può essere provata anche con altri mezzi, "La norma dedicata allo scomputo delle ritenute d'acconto ne subordina la legittimità alla sola condizione che esse siano state «operate» (art. 22 DPR 917/86). Rileva un fatto storico (decurtazione del corrispettivo), che, seppur viene provato tipicamente mediante la certificazione di chi ha operato la ritenuta, può essere provato con mezzi equivalenti da chi la ritenuta ha subìto".
In sostanza, secondo la Corte, si può  prescindere dalla rilevanza formale della certificazione, poiché l’adempimento, relativo all’obbligo di allegazione alla dichiarazione dei redditi del certificato del sostituto d’imposta (attestante le ritenute operate), è stato soppresso dalla disposizione normativa introdotta dall’art. 1 del DL 330/1994, convertito nella legge 473/1994, che ha a sua volta modificato l’art. 3 del DPR 600/1973.
Tale modifica normativa ha dunque affievolito la rilevanza dell’adempimento formale, concentrandosi sulla sostanzialità della realtà fattuale riguardante la prova[1] ed il rapporto fra sostituito, sostituto e fisco, realtà che di certo non può essere messa in discussione della mancanza di una mera certificazione.
"La norma sul controllo formale delle dichiarazioni usualmente intesa come fonte del recupero delle ritenute non certificate deve essere integrata secondo i princìpi generali della prova. In altri termini, quando stabilisce che gli uffici «possono» escludere lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti da certificazioni dei sostituti d'imposta, l'art. 36- ter del DPR 600/73 deve essere interpretato nel senso che gli uffici finanziari (e a fortiori i giudici tributari) «possono» apprezzare anche prove diverse dal certificato, ad esso equipollenti."
Nella fattispecie in commento, il contribuente aveva presentato ricorso in Cassazione, onde vedersi riconoscere la detrazione della ritenuta operata e che era stata negata dai collegi di merito, seppure provata dalle fatture e dal registro delle movimentazioni finanziarie.
La sentenza risulta del tutto innovativa poiché smentisce il precedente orientamento di legittimità[2] ed innova l’indirizzo della Cassazione, perché mai gli ermellini avevano ammesso la possibilità di provare sostanzialmente, (con mezzi analoghi ed equivalenti), ciò che la legge richiedeva formalmente. La modifica normativa, ha quindi fatto passare in secondo piano la rilevanza formale della certificazione, rendendo preminente la realtà sostanziale del rapporto "Numerose pronunce della Corte segnalano che l'attestato del sostituto è prova tipica, ma non esclusiva, la cui assenza non è in grado di esporre il sostituito a preclusioni difensive o duplicazione di prelievo".
Invero ed in precedenza, sia l’amministrazione finanziaria[3] che talune sentenze della stessa Corte che avevano in qualche modo ammesso una apertura in tal senso, riconoscendo cioè la legittimità delle prove atipiche, (fornite con altri mezzi ed assimilabili alla certificazione del sostituto), poiché ragionevolezza vuole, che il mancato assolvimento di una formalità non può di certo esporre il contribuente né a pregiudizi difensivi, né a duplicazione delle imposte.
In tali circostanze il sostituito poteva infatti contestare in giudizio il recupero della detrazione, producendo al giudice tributario la documentazione relativa alle ritenute subite e ciò in considerazione della generale emendabilità della dichiarazione fiscale.[4]
ritenute-cassazione.pdf
 
[1] La norma sul controllo formale delle dichiarazioni dei redditi deve quindi ora essere rivista e valutata secondo i principi generali della prova, abilitando gli uffici finanziari ed il giudice, ad apprezzare anche prove equipollenti alla certificazione;
[2] Ex multis Cassazione del 14 maggio 2008 n. 12072; Cassazione 5 settembre 2014 n. 18734;
[3] Risoluzione 19 marzo 2009 n. 68;
[4] Cassazione 3 luglio 1979 n. 3725; Cassazione 4 agosto 1994 n. 7251;Cassazione 19 febbraio 2004 n. 3304
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