Secondo la Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta, i costi contabilizzati in precedenti esercizi come fatture da ricevere non possono essere ripresi a tassazione se il fisco non è in grado di indicare gli eventi che rappresentano l’elemento sopravvenuto idoneo a giustificarne la ripresa a tassazione. La sentenza n. 833/1/2016 del 4 luglio interessa in relazione alla contestazione relativa all’insussistenza di voci di debito iscritte in bilancio nei precedenti esercizi come Fatture da ricevere per un ammontare complessivo di circa 335 mila euro, che per l’amministrazione finanziaria andavano riprese a tassazione quali sopravvenienze attive ex art. 88 comma 1 del DPR 917/86.
I Giudici richiamando un precedente della Corte di Cassazione sentenza n. 1310/1996 hanno affermato che i costi contestati si riferivano agli anni 2004 e 2008 annualità che accoglievano detti costi e che erano ormai prescritte e che le sopravvenienze attive costituendo «una categoria residuale rispetto all’analitica elencazione dei componenti positivi del reddito di impresa». trovano applicazione solo in presenza di componenti reddituali non altrimenti qualificabili, dovendo il prelievo essere effettuato ordinariamente in base al criterio di competenza.
In altri termini l'amministrazione finanziaria non avrebbe indicato gli eventi che costituirebbero l’elemento oggettivamente sopravvenuto idoneo a qualificarli come sopravvenienze attive da riprendere a tassazione.
fatture da ricevere_833-1-2016.pdf (scarica la sentenza integrale)