LA RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE NON PUO' ESSERE RILEVATA D'UFFICIO NE' IN APPELLO
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
LA RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE NON PUO' ESSERE RILEVATA D'UFFICIO NE' IN APPELLO

LA RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE NON PUO' ESSERE RILEVATA D'UFFICIO NE' IN APPELLO

1 APR 2021
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7949 del 2021 afferma che l’Amministrazione, qualora intenda contestare la responsabilità degli amministratori per le operazioni in grado di occultare le attività sociali compiute negli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione della società deve contestarlo sin dall’inizio, ovvero con l’atto impositivo in quanto non  può essere rilevata d’ufficio dal giudice e né può essere introdotta in appello. Nel caso di specie, l'avviso di accertamento, nell'intestazione e nella parte dispositiva, ometteva qualsiasi riferimento all’art.36, comma 4 d.p.r. n. 602 del 1973 relativo alla responsabilità degli amministratori, ma effettuava un generico richiamo all’art. 36. In particolare l'Ufficio si limitava a rilevare che la precedente attività di amministratore (svolta dal liquidatore)era funzionale ad evidenziare come lo stesso fosse consapevole, al momento della liquidazione, degli importi dovuti al fisco, per essere stato partecipe di un'attività di frode, basata sulla fatturazione di operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti. La fattispecie contestata era dunque quella prevista dal comma 1 per avere distribuito in sede di liquidazione l'avanzo di gestione prima di pagare le imposte dovute, di cui era a conoscenza per la sua pregressa attività di amministratore. Di conseguenza era errata la decisione della ctr la quale riconoscendo che non poteva ipotizzarsi alcuna responsabilità del liquidatore in quanto al momento della redazione del bilancio di liquidazione e relativo piano di riparto non risultava alcun debito nei confronti dell'erario, aveva affermato la sua responsabilita' quale amministratore della s.r.l., ritenendo che la corretta qualificazione giuridica della fattispecie spettasse al giudice.


cass.7949.2021responsabilita.amministr.e.liquidatore.pdf
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