LA RESPONSABILITA' DEL COLLEGIO SINDACALE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
LA RESPONSABILITA' DEL COLLEGIO SINDACALE

LA RESPONSABILITA' DEL COLLEGIO SINDACALE

08 NOV 2017

La Corte di Cassazione, con la Sentenza 18.9.2017, n. 21566, ha  ribadito che la mancata rilevazione di macroscopiche violazioni e la mancata reazione ad atti di dubbia regolarità, determina la responsabilità per mancato adempimento dell'incarico con diligenza, correttezza e buona fede.
Insomma, secondo la Corte, se i sindaci avessero segnalato dette violazioni all'assemblea dei soci o se avessero denunciato il tutto alle autorità competenti, il dissesto della società si sarebbe potuto prevenire o quantomeno contenere. 
Rammentiamo che i sindaci sono  responsabili della vigilanza sulla gestione che deve essere attuata secondo criteri di ragionevolezza economica e cioè per dirla con le parole della Corte, in relazione alle operazioni degli amministratori manifestamente imprudenti e prive di logiche economiche che avrebbero dovuto generare la formulazione di rilievi e l'attivazione dei poteri di reazione.
La mancata osservanza dei citati doveri comporta la responsabilità dei sindaci, prevista dall’art. 2407 comma 2 c.c.,  che come quella degli amministratori, è da qualificarsi come contrattuale quando l’azione è esercitata dalla società o dai soci di minoranza, extracontrattuale se esercitata dai soci uti singuli o dai terzi, contrattuale o extracontrattuale se invocata dai creditori sociali, secondo l’orientamento che si intende seguire. 
I Giudici, richiamando il precedente specifico (Cassazione n. 15955 del 20.09.2012) hanno così rammentato che l'azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 L.F. nella società per azioni, cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 2394 a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, sicché il curatore può formulare istanze risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori ma, una volta effettuata la scelta nell’ambito di ogni singola azione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell’azione medesima, in relazione alla decorrenza del termine di prescrizione, all’onere della prova ed all’ammontare dei danni risarcibili.
Esistono quindi due tipi di responsabilità per i sindaci, una definibile come propria o commissiva, che deriva dalla violazione dell’obbligo di verità e di segretezza sui fatti e documenti della società di cui i sindaci vengano a conoscenza per ragioni del loro ufficio ex art. 2407 comma 1 c.c. e la seconda, per così dire, omissiva, deriva dall’omessa vigilanza sui comportamenti dannosi posti in essere dagli amministratori e concorre con la responsabilità di questi, laddove si raggiunga la prova che il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica  ex art. 2047 comma 2 c.c..
Inoltre preme anche rilevare che il collegio sindacale ha un dovere di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ex art. 2403 comma 1 c.c., come già precisato nell'arresto della Suprema Corte n. 13081 del 27.05.2013, sentenza che ha altresì rammentato che ai sindaci spetta un dovere di vigilanza sulla attività degli amministratori affinchè questi non compiano operazioni illegittime o che ledano l’integrità del patrimonio. 
Val la pena di ricordare poi che i sindaci debbono presenziare alle riunioni dell’assemblea ,del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, esercitando i loro poteri, anche individuali, di ispezione e controllo e di richiesta di informazioni. 
Inoltre essi hanno la possibilità di scambiare informazioni con il revisore esterno, nonché con i corrispondenti organi di società controllate circa i sistemi di amministrazione e controllo e l’andamento generale dell’attività sociale ex art. 2403-bis del odice civile con la precisazione che anche laddove sia stato nominato il Revisore, i sindaci sono tenuti ad esprimere il proprio consenso sull’iscrizione nell’attivo di alcuni costi aventi utilità pluriennale, il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e l’attestazione del rispetto dei limiti di emissione di obbligazioni. 
Insomma, il controllo contabile deve necessariamente essere esercitato durante tutto l’esercizio, essendo tale attività strettamente funzionale allo svolgimento dei compiti di vigilanza sull’amministrazione e che la sorveglianza, anche in corso di esercizio, sulla veridicità delle scritture contabili costituisce un presupposto ineludibile per l’esercizio dei poteri - doveri incombenti sul collegio sindacale ed in particolare di quello di convocazione dell’assemblea nei casi di riduzione del capitale per perdite.
I supremi Giudici hanno concluso rammentando che, l’inosservanza del dovere di vigilanza previsto dall’art. 2407 comma 2 del cod.civ. non è legata all’individuazione di determinati comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, è rinvenibile anche dalla mancata contestazione di evidenti violazioni compiute dagli amministratori.

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