La
Corte di Cassazione, con la
sentenza 13114/18, del
21 marzo 2018, ha condannato uno stilista, asseritamente residente in Svizzera, per l'omessa dichiarazione Irpef.
Allo stilista veniva contestato
il centro degli interessi in una città dell’Emilia-Romagna, ove egli aveva lo
studio professionale ed i relativi conti correnti.
Invero, il centro degli interessi era stato individuato dall'ufficio, tra l'altro, avvalendosi anche dei passaggi al
casello autostradale e gli elementi messi insieme, seppure indiziari, erano gravi precisi e concordanti e tali da far ritenere che il soggetto imputato fosse residente in Italia.
Secondo i Giudici, a fronte dei redditi contestati dall'autorità italiana, lo stilista avrebbe dovuto dimostrare che le imposte su quei redditi erano state assolte in Svizzera, questione rimastra indimostrata.
La morale è che la residenza anagrafica non ha alcun rilievo allorquando il contribuente ha il domicilio o la dimora abituale in Italia ed è anche inutile invocare la presenza della convenzione fra Italia e la Svizzera, ratificata nel nostro ordinamento con la legge 943/78, poichè la convenzione è esclusivamente diretta ad evitare la doppia imposizione.
Insomma l'autostrada, l’uso delle carte di credito sul territorio nazionale, il telefonino o meglio le celle a cui esso si aggancia, vincono rispetto al mero pezzo di carta (residenza anagrafica), perchè ciò che conta è il centro degli interessi.
residenza-con-controllo-autostradale.pdf