LA RESIDENZA DEL TRUST ESTERO DERIVA DALLA COMPARAZIONE CON LA TASSAZIONE ITALIANA + O - DEL12 %
06 LUG 2025
La risposta all’interpello n. 175 del 2025 rispolvera le criticità del Trust estero e della sua residenza. Il documento della Agenzia delle entrate ha ritenuto tassabile in Italia la plusvalenza realizzata da un trust americano per la vendita di una partecipazione in una società svizzera il cui attivo era prevalentemente investito in un immobile ad uso abitativo ubicato in Italia (ex articolo 23, comma 1-bis del d.P.R. 917/86), perché la convenzione vigente fra Italia e Stati Uniti (unica a regolare il trust), non deroga alla norma nazionale.
Invero, ripartendo dal mio precedente intervento sulla residenza del trust sammarinese, mi ero posto una serie di domande circa la determinazione della natura paradisiaca dei redditi prodotti del trust estero ed attribuiti ai suoi beneficiari, in considerazione del contenuto dell’art. 47-bis del TUIR.
La prima domanda, che mi ero posto, riguardava proprio i criteri per individuare i regimi speciali, anche in considerazione della circolare n. 35/E/2016 che prevede una serie di ipotesi quali la riduzione di aliquota rispetto a particolari settori o aree territoriali (zone franche), a determinate attività (finanziarie, turistiche ecc…), destinate a particolari categorie di soggetti (piccole medie imprese), oppure per un determinato arco temporale (per un periodo limitato di tempo), fattispecie tutte riscontrabili nel sistema tributario vigente nella Repubblica di San Marino.
La conclusione che io capisco è che per individuare la residenza del trust estero occorre confrontare l’aliquota nominale del Paese di residenza del trust con il 12% (aliquota italiana ridotta del 50%), o sbaglio?