Venerdì scorso ho avuto il piacere di partecipare ad un convegno prevalentemente improntato sul Trust di San Marino, nell’ambito del quale ho ritenuto di dover esplicitare quelle che io chiamo “criticità dello strumento” in relazione alla presunzione di residenza contenuta nell’art. 73 del dpr 917/86.
Tengo a precisare che sono un fautore convinto del Trust e della sua (malleabile) utilità, per i fini leciti e meritevoli di tutela per i quali può essere utilizzato, ma la mia natura e la mia professione mi portano necessariamente a mettere in discussione il suo utilizzo allorquando si tratta di indagare su Trust esteri.
Ricordo infatti che l’articolo 2, del D.Lgs. 209/2023 ha modificato la residenza fiscale dei soggetti Ires, a cui deve necessariamente farsi riferimento (e da tempo) anche per il
Trust quale soggetto passivo di imposta IRES.
La logica conseguenza è che ad esso risultano applicabili le previsioni contenute nel comma 3 dell’articolo 73.
Analogamente a quanto accade per le società di capitali, la residenza in Italia si concretizza quando per la maggior parte del periodo di imposta è soddisfatto anche uno solo dei requisiti del comma 3 del citato art. 73.
Senza dilungarmi sui predetti requisiti, si può affermare che, fatti salve le ipotesi elusive correlate al
“sham” Trust, la sede dell’amministrazione tenderà a coincidere con la residenza del
trustee, o meglio il Paese in cui il
trustee gestisce il
trust.
Sottolineo che tale facilitazione (coincidenza della residenza del
trustee con la residenza del
trust), pur non essendo corretta dal punto di vista concettuale, diventa un criterio che nella pratica risulta molto utile e dico subito che
non genera alcuna criticità per il Trust di San Marino, stante le regole che lo contraddistinguono.
Il 28 dicembre 2023 ha trovato pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 209/2023, attuativo dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d), e) e f), L. 111/2023 in materia di fiscalità internazionale.
L’articolo 2, di tale decreto ha rivisto il comma 3 dell’articolo 73, Tuir, in materia di residenza delle società e degli enti, stabilendo che la residenza delle società e degli enti è riconducibile a 3 criteri alternativi tra loro e da soddisfarsi per la maggior parte del periodo di imposta.
Rispetto alla previgente previsione normativa, sono stati eliminati i criteri dell’oggetto principale e della sede dell’amministrazione, sostituiti dai criteri della “
sede di direzione effettiva” e della “
gestione ordinaria in via principale”.
Si tratta di concetti di natura sostanziale volti a identificare, rispettivamente, il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche e il luogo in cui si svolgono concretamente le attività di gestione della società
o dell’ente.
A fronte dell'irrilevanza del concetto di sede legale per i
trust, il criterio della sede dell’amministrazione viene meglio declinato nelle 2 versioni della “
sede di direzione effettiva” e della “
gestione ordinaria in via principale”.
L’intervento del legislatore
conferma quindi l’assenza di criticità per il Trust di San Marino riconducendo la residenza fiscale del Trust con quella del trustee sammarinese.
A fronte di questi effetti positivi vi sono pero da rilevare criticità, già introdotte con la Finanziaria del 2007 ed oggi riconfermate (contenente disposizioni dirette a contrastare possibili fenomeni di fittizia localizzazione dei
trust all’estero e quindi anche nella Repubblica di San Marino).
Infatti, il comma 3 dell’articolo 73, del Tuir,
ha recepito 2 casi di attrazione della residenza del trust in Italia allorquando:
- Il disponente ed il beneficiario siano residenti in Italia;
- Quando l’apporto di beni immobili nel fondo di dotazione sia effettuato da un soggetto residente.
presunzioni, come detto, integralmente riproposte nel novellato comma 3 dell’art. 73 del DPR 917/86
In base alla
prima presunzione,
si considerano residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni (Paesi non inclusi nella cosiddetta “
white list” approvata con Decreto Mef 4 settembre 1996 e successive modificazioni)
quando almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.
E' ipotizzabile che la citata presunzione di residenza rimanga lettera morta, oppure
è verosimile che San Marino possa essere considerato un Paese a fiscalità privilegiata, in considerazione delle tre ipotesi di “favorevole” tassazione utilizzabili dai Trust nella Repubblica di San Marino) ?
Vi è poi la
seconda criticità (operatività della presunzione di residenza) relativa al Trust di San Marino, che volevo sollevare e cioè quella che si verifica quando, successivamente alla costituzione del Trust, un soggetto
residente in Italia conferisca al Trust di San Marino immobili (secondo la circolare ubicati in Italia) o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.
Vi sembrano ipotesi inverosimili oppure è possibile che anche in questo caso ci possano essere soggetti residenti in Italia?
A parte qualche caso riferito a soggetti residenti in Paesi diversi dall’Italia e che scelgono San Marino come legge regolatrice del Trust, a me sembra che le criticità afferenti alla residenza del Trust esistano e siano concrete.
Infine, rispondendo al collega che ha invocato l’esistenza di una Convenzione tra l’Italia e San Marino che regola i rapporti tra i due stati, ricordo che
in assenza di un’esplicita previsione, (
l’unica Convenzione che espressamente comprende il Trust tra le persone cui si applica la Convenzione, è quella sottoscritta dall’Italia con gli Stati Uniti d’America)
le Convenzioni contro le doppie imposizioni non possono trovare applicazione.
Ovviamente, posso sbagliarmi, ma la conclusione è che, vigenti le attuali disposizioni, il rischio è che senza una attenta valutazione delle “criticità”, di cui mi sarebbe piaciuto discutere, invece che la protezione del patrimonio, posso ritrovarmi con una confisca per equivalente del patrimonio.