LA RESIDENZA ANAGRAFICA PREVALE SU QUELLA EFFETTIVA
25 GIU 2018
La Corte di Cassazione con l’ordinanza 16634/18, del 25.06.2018, ha stabilito che la tardiva comunicazione all'AIRE copmporta la necessità di versare le imposte in Italia.
Il fatto che il contribuente viva e lavori all'estero e ometta quindi di indicare in dichiarazione i proventi di attività fiscalmente rilevanti, lo rende vulnerabile poichè i soggetti residenti fiscalmente in Italia devono inserire nella propria dichiarazione dei redditi «anche i redditi esteri che ottengono durante il periodo d’imposta».
Ricordiamo infatti che «si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile», quindi, il trasferimento della residenza all’estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano.