LA RENDITA CATASTALE DEGLI IMMOBILI E' SEMPRE MODIFICABILE
27 SETT 2020
Da tempo si dibatte sul diritto del contribuente di poter modificare, senza alcun limite temporale, la rendita catastale proposta all’ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio, ovviamente in tutti i casi in cui vi sia divergenza tra la situazione di fatto e quella di diritto denunziata dallo stesso contribuente per il tramite dei suoi professionisti.
Invero a chi scrive sembrerebbe di poter affermare che tale diritto esiste ed è stato da tempo riconosciuto dalla Corte di legittimità che con diversi arresti ha stabilito che la proposta di attribuzione di rendita catastale, deve essere inviata con la procedura informatica DOCFA per tutti i tipi di fabbricati tutti i tipi di fabbricati (immobili a destinazione ordinaria dei gruppi A, B e C, per gli immobili a destinazione speciale classificabili nel gruppo D e per gli immobili a destinazione particolare classificabili nel gruppo E) e tale dichiarazione è diretta ad ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
Secondo i giudici la natura di tale procedimento (DOCFA) è equiparabile alla natura della dichiarazione dei redditi e quindi in diritto rappresenta una dichiarazione di scienza o come meglio definito dalla prassi della stessa amministrazione: costituisce l’atto iniziale di un procedimento amministrativo di tipo cooperativo per la classificazione degli immobili e le rendite da questi prodotte, (cfr. Agenzia del Territorio, circolare n. 7 del 4 luglio 2005).
Orbene, poiché il procedimento di classamento è di tipo accertativo poichè direttoa far chiarezza sul valore economico del beneper la equa tassazione, deve concludersi che al contribuente deve sempre essergli riconosciuto il diritto di modificare, la rendita proposta all’ufficio provinciale dell’Agenzia delle Entrate-Territorio (ex multisordinanza n. 21097/2019 e sentenza n. 32548/2019 ordinanze n.12799/2020 e n. 6718/2020).