LA RATEIZZAZIONE DEI DEBITI ERARIALI NON ESCLUDE LA BANCAROTTA DA OPERAZIONI DOLOSE
27 MAR 2025
Con la sentenza n. 11740/2025 la Cassazione ha ribadito che ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose (art. 223, co. 2, n. 2, del RD n. 26/42 oggi discipl. dall’art. 329 DLgs. 14/2019) non deve risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento,ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa.
Sulla base di tali principi, i giudici di legittimità hanno ritenuto integrato nel caso esaminato l'elemento soggettivo del reato, evidenziando che l'inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, protrattosi dal 2004, era stato il frutto di una consapevole scelta gestionale dell'imputato amministratore, e "che il mero pagamento rateale del debito erariale rappresentava una forma di elusione dell'inadempimento fiscale, ravvisando nel reiterato ricorso a uno strumento lecito l'intento di realizzare la diversa (illecita) finalità di ritardare la declaratoria di fallimento e di aggravare il dissesto." In effetti, la dolosa inosservanza delle obbligazioni fiscali e previdenziali, andando ad aumentare ingiustificatamente l'esposizione della società nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali, anche in ragione dell'inevitabile carico di interessi e di sanzioni, rendeva prevedibile, proprio per l'ampiezza del fenomeno, per la sua sistematicità, e per l'entità degli importi evasi, il conseguente dissesto. Mentre l’insostenibilità del debito prodotto da tale inadempimento rendeva evidente il carattere anomalo o inadeguato, rispetto all’operazione economica intrapresa, della forma giuridica impiegata, rivelandosi l’istanza di rateizzazione una modalità di manipolazione e di alterazione dello strumento giuridico lecito.