LA PERGOTENDA SI INSTALLA SENZA AUTORIZZAZIONI
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
LA PERGOTENDA SI INSTALLA SENZA AUTORIZZAZIONI

LA PERGOTENDA SI INSTALLA SENZA AUTORIZZAZIONI

13 FEB 2021
In tempi di Superbonus e di pergo-tende che beneficiano del credito d’imposta (si veda https://www.dominiciassociati.com/it/tende-pergolati-e-schermature-solari-con-superbonus-110.php) mi è stato richiesto se la tenda/gazebo/pergolato necessiti di autorizzazione edilizia, domanda che ho dovuto declinare ai professionisti del settore che unanimemente hanno sempre affermato la necessità della autorizzazione amministrativa.
E invece no, l’installazione di unA PERGOTENDA «al pari dei gazebo, dei pergolati e delle tettoie leggere non tamponate lateralmente su almeno tre lati, si caratterizza invece per il suo carattere pertinenziale e meramente accessorio rispetto allo stabile a cui afferisce» e non richiede titolo edilizio.
Qualcuno potrebbe pensare che sono impazzito, (un dottore commercialista che intende usurpare il regno dei tecnici), invece quanto affermato è contenuto nella sentenza della sezione seconda del  Consiglio di Stato n. 840/2021 che ha confermato la sentenza 6571/20212 del Tar Lazio.
I Giudici hanno avuto modo di precisare che l’installazione di un manufatto con le citate caratteristiche non necessità nemmeno della DIA (nella vertenza oggetto di giudizio era stata richiesta), questione rinvenibile anche nel punto 3.2 della circolare n. 19137 del 09.03.2012, del dipartimento di Urbanistica tra gli interventi di edilizia libera, ove veniva affermato che «l'elenco posto a titolo esemplificativo dalla predetta circolare deve infatti ritenersi esteso anche ai manufatti tipo pergotende al servizio non di abitazioni ma di esercizi di ristorazione, qualora insistenti su area privata come nella fattispecie anziché su area pubblica, alla stregua di un generale criterio di presunzione di legittimità, poiché ogni diversa interpretazione paleserebbe la propria illegittimità comportando un indebito ostacolo alla libertà d'impresa ai sensi dell'art. 1 del decreto legge n. 1-2012».
I giudici concludono dando una interessante definizione di pergo-tenda definendola come  «… opera costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda; non è invece configurabile una pergotenda se la struttura principale è solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell'edificio». 

pergotenda.pdf

 
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