CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
LA NUOVA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

LA NUOVA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

08 NOV 2017
1. Con il DL 16.10.2017 n. 148, pubblicato sulla G.U. 16.10.2017 n. 242, è stato emanato il c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018”.
Il DL 148/2017 è entrato in vigore il 16.10.2017, giorno stesso della sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.  
Di seguito si analizzano le novità in materia di “rottamazione dei ruoli” contenute nell’art. 1 del DL 148/2017 con la precisazione che il decreto è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
2 postergazione al 30.11.2017 della prima e seconda rata delle somme dovute per la rottamazione
L’art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193 ha previsto una rottamazione dei carichi di ruolo trasmessi agli Agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2016.
Per fruire della rottamazione, che comporta lo stralcio delle intere sanzioni amministrative e degli interessi di mora, sarebbe stato necessario presentare domanda entro il 21.4.2017.
Rammentiamo che la rottamazione non è circoscritta alle entrate tributarie (imposte sui redditi, IVA, registro, tributi locali riscossi dall’ex Equitalia), potendo riguardare anche, tra gli altri, i con­tri­buti previdenziali e assistenziali (non solo riconducibili all’INPS, ma pure alle Casse professionali e agli altri enti di previdenza e di assistenza).
Le rate, che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (l’ex Equitalia) ha liquidato e comunicato ai de­bi­tori, possono al massimo essere cinque, e le prime due avevano come scadenza il 31.7.2017 e il 30.9.2017.
Sulla base dell’art. 1 del DL 148/2017, si prevede che le rate in scadenza il 31.7.2017 e il 30.9.2017 sono postergate al 30.11.2017.
Tale novità è particolarmente importante, posto che il tardivo, insufficiente o mancato pagamento anche di una sola delle rate impedisce l’accesso alla definizione, quindi, in assenza della proroga, avrebbe comportato il mancato stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora, e l’impossibilità di dilazionare ulteriormente il debito.
Rimangono invariate le altre scadenze, quindi:
  • il 30.11.2017, per la terza rata;
  • il 30.4.2018, per la quarta rata;
  • il 30.9.2018, per la quinta rata.
 
Tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (www.agenziaentrateriscossione.gov.it) è pos­sibile richiedere la copia della comunicazione delle somme dovute e i relativi bollettini di pagamento.
Ove il debitore, per una qualsivoglia ragione, abbia difficoltà ad eseguire i pagamenti, oppure ad integrarli, è consigliabile recarsi presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
2.1 mancato pagamento in unica soluzione
La proroga al 30.11.2017 vale anche per i debitori che, nell’originaria domanda di rottamazione, non hanno optato per il versamento rateale, e che, di conseguenza, entro il 31.7.2017 avrebbero dovuto pagare l’intero carico.
 
Detti soggetti, se non hanno effettuato il versamento, oppure lo hanno eseguito tardivamente o in maniera insufficiente, fruiscono della proroga al 30.11.2017.
2.2 mancato pagamento delle prime due rate
Grazie alle novità introdotte dall’art. 1 del DL 148/2017, i debitori che non hanno pagato le prime due rate (scadenti come detto il 31.7.2017 e il 30.9.2017), possono versarle, senza oneri aggiuntivi e sen­za la necessità di comunicare alcunché all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 30.11.2017.
Per i versamenti è necessario utilizzare i bollettini che erano stati allegati alla comunicazione di liquidazione degli importi ad opera dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
 
Bisogna prestare attenzione al fatto che il 30.11.2017 scade anche il termine per pagare la terza rata, quindi per fruire della rottamazione occorre versare tre rate.
2.3 tardivo pagamento delle prime due rate
I soggetti che hanno pagato tardivamente le prime due rate (fermo restando il rispetto del termine del 30.11.2017) fruiscono dei benefici della rottamazione.
Non occorre dare comunicazione di ciò all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
2.4 insufficiente pagamento delle prime due rate
Anche coloro i quali hanno pagato in misura insufficiente la prima rata, la seconda oppure entram­be possono mantenere i benefici della rottamazione se, entro il 30.11.2017, vengono integrati i versamenti.
Per l’integrazione occorre sempre utilizzare i bollettini di pagamento, naturalmente versando solo l’importo mancante.
2.5 debitori che non hanno versato nessun importo
La legge non prende in considerazione l’ipotesi in cui, entro il 30.11.2017, non venga pagato nes­sun importo, quindi dovrebbero rimanere validi i chiarimenti che erano stati diramati dall’ex Equitalia in relazione a coloro che, entro il 31.7.2017 (termine originario per il pagamento della prima rata o del versamento in unica soluzione) non avessero versato nulla.
Dunque:
  • se il debitore aveva già ottenuto un piano di dilazione dei ruoli, egli può chiedere la riat­tiva­zione della dilazione in un numero di rate pari al piano originario, oppure (ma il punto potrebbe non essere pacifico) in un nuovo numero con un massimo di 72 rate;
  • se il debitore aveva già ottenuto una dilazione ma era decaduto, è possibile essere riammessi pagando, in unica soluzione, tutte le rate scadute;
  • se il debitore non aveva proprio chiesto la dilazione, non sembra più possibile domandarla.
 
Trattasi però di problematiche sulle quali non ci sono indicazioni ufficiali, per cui è imprescindibile recarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
3 accesso alla rottamazione in caso di mancato pagamento di rate in scadenza entro il 31.12.2016
Uno dei presupposti per accedere alla rottamazione dei ruoli era il regolare pagamento di rate concernenti piani di dilazione in essere al 24.10.2016 scadenti a ottobre, novembre e dicembre 2016.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in modo all’evidenza illegittimo, ha negato l’accesso alla rot­ta­ma­zione (opponendo il diniego) anche a coloro i quali avevano rate non pagate con scadenza antecedente a ottobre 2016.
Ora, per effetto dell’art. 1 del DL 148/2017, possono essere “riammessi” alla rottamazione:
  • i debitori che sono stati notificatari di un diniego basato sul mancato pagamento delle rate in scadenza a ottobre, novembre e dicembre 2016;
  • i debitori che sono stati notificatari di un diniego basato sul mancato pagamento delle rate in scadenza in momenti antecedenti a ottobre 2016.
 
Tra l’altro, si evidenzia che, in ogni caso, il diniego di accesso alla rottamazione, in punto motiva­zio­ne, era basato sul mancato pagamento delle rate scadenti da ottobre a dicembre 2016.
La riammissione concerne solo i debitori notificatari di un diniego basato sui motivi indicati, e non per altre cause (ad esempio carichi non definibili, come quelli derivanti da sanzioni irrogate dalla CONSOB, o carichi trasmessi prima dell’1.1.2000).
3.1 riammissione alla dilazione
La procedura di riammissione alla rottamazione dei ruoli si articola in tre fasi:
  • presentazione dell’apposita domanda ad opera del debitore;
  • liquidazione delle rate non onorate (quelle relative ai piani in essere al 24.10.2016, che in breve sono state la causa del diniego) e loro pagamento in unica soluzione;
  • liquidazione delle rate da rottamazione dei ruoli e pagamento ad opera del debitore, in unica soluzione o in forma rateale.
3.1.1 Presentazione della domanda di riammissione
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha approvato i modelli di domanda di riammissione (denomi­nati “DA-R”).
Il modello, a pena di decadenza, va presentato entro il 31.12.2017:
  • personalmente dal debitore;
  • oppure avvalendosi di un intermediario (nel qual caso occorre allegare copia del documento di identità del debitore e dell’intermediario);
  • mediante consegna manuale presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure tramite invio del modello alle caselle PEC all’uopo istituite e indicate nel modello stesso (in caso di invio a mezzo PEC, è sempre necessario allegare copia di un documento di identità);
  • o mediante il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (www.agenziaentrateriscossione.
    gov.it
    ), utilizzando la procedura on line “Fai D.A. te” disponibile anche nella propria area riservata.
 
Nel modello occorre impegnarsi a rinunciare ai contenziosi pendenti sui carichi oggetto di rottama­zione ed esercitare, se del caso, l’opzione per il pagamento rateale.
Bisogna inoltre indicare gli estremi del provvedimento di diniego alla rottamazione.
 
Da un esame del modello emerge che la rottamazione può essere parziale, nel senso che il debi­tore può scegliere quali ruoli, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito INPS rottamare (sempre che si tratti di carichi oggetto di diniego).
3.1.2 Importi relativi alle rate pregresse non onorate
Una volta presentato il modello entro il 31.12.2017:
  • entro il 31.3.2018, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione liquida l’importo delle rate non ono­rate, che hanno causato il diniego;
  • entro il 31.5.2018, il debitore, in unica soluzione e pena il mancato accesso alla riam­mis­sione, deve pagare le suddette rate.
 
Il mancato, tardivo o insufficiente versamento di tali importi impedisce di fruire della rottamazione.
Non è quindi possibile dilazionare l’importo delle rate il cui omesso pagamento ha causato il mancato accesso alla rottamazione.
I versamenti andranno eseguiti mediante i bollettini allegati alla comunicazione, senza possibilità di compensazione con debiti tributari o contributivi.
3.1.3 Importi relativi alla rottamazione
Entro il 31.7.2018, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione liquida le somme da rottamazione dei ruoli, dandone comunicazione al contribuente.
A questo punto, gli importi devono essere versati:
  • in unica soluzione, entro il 30.9.2018;
  • se nel modello è stata esercitata l’opzione per il versamento rateale, in tre rate di pari importo, scadenti il 30.9.2018, il 31.10.2018 e il 30.11.2018.
 
Dal modello di domanda emerge che è possibile pagare anche in due rate di pari importo, scadenti a settembre 2018 ed ottobre 2018.
 
I versamenti andranno eseguiti mediante i bollettini allegati alla comunicazione, senza possibilità di compensazione con debiti tributari o contributivi.
3.2 debitori che hanno impugnato il diniego di rottamazione
La legge non prende in considerazione i debitori che, ricevuto il diniego di rottamazione, lo hanno impugnato nei termini decadenziali di legge.
Se nulla, nel frattempo, è stato pagato, si può valutare l’eventualità di una rinuncia al ricorso con compensazione delle spese accettata dalla controparte, per poter presentare la domanda entro il 31.12.2017 e accedere alla “riammissione” (salvo si intenda coltivare il contenzioso per ottenere la condanna alle spese della controparte).
Qualora, di contro, il debitore abbia continuato a pagare le rate, avrebbe diritto al ricono­sci­men­to (o al rimborso) della quota di sanzioni e di interessi di mora, di diritto stralciati per effetto della rottamazione.
Siccome, dal testo normativo, tale riconoscimento non è previsto come effetto della riammissione, si potrebbe valutare di continuare nel contenzioso.
4 estensione della rottamazione ai carichi trasmessi agli agenti della riscossione dall’1.1.2017 al 30.9.2017
Ai sensi dell’art. 1 del DL 148/2017, la rottamazione dei ruoli viene estesa ai carichi trasmessi agli Agenti della riscossione dall’1.1.2017 al 30.9.2017.
Per “carichi” si intendono non solo i ruoli, ma anche gli importi affidati agli Agenti della riscossione a seguito di accertamento esecutivo oppure di avviso di addebito INPS.
 
Fermo restando quanto si esporrà in merito alle scadenze, detta rottamazione segue le regole di quella prevista originariamente dall’art. 6 del DL 193/2016, quindi:
  • vale per tutte le entrate riscosse dagli Agenti della riscossione (in breve, da Agenzia delle Entrate-Riscossione e da Riscossione Sicilia SPA), con le previste eccezioni (ad esempio, carichi relativi a sanzioni non tributarie e non previdenziali, risorse proprie dell’Unione Europea, IVA all’importazione);
  • non vale per le entrate riscosse in proprio dagli enti locali, da altri enti o dai concessionari locali;
  • comporta lo stralcio per intero delle sanzioni amministrative tributarie, delle sanzioni civili con­nesse alle violazioni previdenziali (INPS, INAIL, Casse di previdenza professionali) e degli inte­ressi di mora (quindi dei soli interessi conteggiati in caso di mancato pagamento delle somme intimate tramite cartella di pagamento, avviso di accertamento esecutivo e avviso di addebito INPS);
  • se si tratta di sanzioni connesse a violazioni del Codice della strada, le sanzioni rimangono dovute in quanto lo stralcio riguarda solo le maggiorazioni di legge e gli interessi di mora;
  • bisogna pagare, per intero, gli importi a titolo di capitale, interessi diversi da quelli di mora e gli aggi di riscossione parametrati al dovuto;
  • non è necessario rottamare tutti i carichi, potendo sussistere una rottamazione parziale (il debitore può scegliere quali ruoli, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito INPS rottamare).
 
È importante rammentare che possono essere rottamati i soli carichi trasmessi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dall’1.1.2017 al 30.9.2017; pertanto, se il debitore, in relazione ad un carico ad esempio trasmesso nel 2015, non ha fruito della precedente rottamazione, non viene rimesso in termini (la pregressa rottamazione riguardava i carichi trasmessi dall’1.1.2000 al 31.12.2016).
 
Tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (www.agenziaentrateriscossione.gov.it) è possibile richiedere l’elenco delle cartelle che possono essere rottamate.
4.1 dilazioni dei ruoli in essere
La presenza di dilazioni dei ruoli in essere non osta alla rottamazione: gli importi versati restano incamerati dall’Erario e, in nessun caso, viene dato luogo al rimborso di somme già pagate.
Viene inoltre previsto che:
  • l’accesso alla rottamazione non è precluso dal mancato pagamento delle rate relative ai piani di dilazione dei ruoli in essere;
  • sono di diritto sospesi i termini di versamento delle rate che scadono nel lasso temporale che va dalla presentazione della domanda di rottamazione (il cui termine ultimo è il 15.5.2018) al termine di versamento della totalità delle somme o della prima rata (31.7.2018).
4.2 procedura
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha approvato il modello per la domanda relativa alla nuova rottamazione dei ruoli (modello “DA-2017”).
Il modello, a pena di decadenza, va presentato entro il 15.5.2018:
  • personalmente dal debitore;
  • oppure avvalendosi di un intermediario (nel qual caso occorre allegare copia del documento di identità del debitore e dell’intermediario);
  • mediante consegna manuale presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure tramite invio del modello alle caselle PEC all’uopo istituite e indicate nel modello stesso (in caso di invio a mezzo PEC, è sempre necessario allegare copia di un documento di identità);
  • o mediante il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (www.agenziaentrateriscossione.
    gov.it
    ), utilizzando la procedura on line “Fai D.A. te” disponibile anche nella propria area riservata.
 
Nel modello occorre impegnarsi a rinunciare ai contenziosi pendenti sui carichi oggetto di rottama­zione ed esercitare, se del caso, l’opzione per il pagamento rateale.
 
Entro il 30.6.2018, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà l’importo da pagare per effetto della rottamazione; quindi, non è prevista l’autoliquidazione delle somme.
4.3 versamenti
Gli importi devono essere pagati in unica soluzione oppure in cinque rate, osservando le seguenti scadenze:
  • 31.7.2018, per la totalità delle somme o la prima rata;
  • 30.9.2018, per la seconda rata;
  • 31.10.2018, per la terza rata;
  • 30.11.2018, per la quarta rata;
  • 28.2.2019, per la quinta rata.
 
Il mancato, tardivo o insufficiente versamento anche di una sola rata impedisce di fruire della rottamazione, nonché di richiedere una ulteriore dilazione oppure di riprendere quella che era in essere.
I versamenti andranno eseguiti mediante i bollettini allegati alla comunicazione, senza possibilità di compensazione con debiti tributari o contributivi.
Resta da appurare se, come avvenuto in occasione della pregressa rottamazione, l’omesso, tardivo o insufficiente pagamento della prima rata consenta la ripresa della dilazione che era in essere (fermo restando il mancato accesso alla rottamazione).
 
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