LA NUOVA LEGGE SUL MODULO RW: riduzione delle sanzioni, semplificazione del quadro e titolare effett
10 AGO 2013
La legge europea, approvata definitivamente nei giorni scorsi dalla camera, rivede le regole del monitoraggio fiscale, ma oltre alle notizie positive della riduzione delle sanzioni e della semplificazione del quadro, introduce un allargamento dell'ambito soggettivo dell'obbligo: lo stesso dovrà essere adempiuto da tutti i titolari effettivi degli investimenti esteri. Facile immaginare che si aprirà una nuova fase di complicazione per i contribuenti a cui seguiranno nuovi contenziosi con l'amministrazione finanziaria. La novità deve essere interpretata partendo dalla definizione di «titolare effettivo» offerta dall'art. 2 dell'allegato tecnico al dlgs 21 novembre 2007, n. 231 (legge antiriciclaggio) emanato in attuazione della direttiva 2005/60/Ce. La prima fattispecie di titolare effettivo è quella delle persone fisiche che, in ultima istanza (ovvero anche come anello finale di una catena di controllo), possiedono una percentuale delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto almeno pari al 25% più uno (con esclusione per le quotate). Se ci si trova in tale situazione diventa d'obbligo la compilazione del quadro RW. Dal testo della norma si desume che in questo caso il titolare effettivo si trova a dover compilare il quadro RW per indicare gli investimenti che fanno capo alla società partecipata (fino a oggi nel caso in cui il 25% più uno fosse riferito a una partecipata estera l'obbligo era limitato alla dichiarazione di tale partecipazione) con tutte le complicazioni del caso e (come spesso capita per il quadro RW) con obblighi che possono toccare anche più soggetti. Se vi sono tre soci al 33% tutti saranno chiamati ad adempiere. Inoltre l'allegato tecnico al dlgs 231/2007 dispone che, anche in assenza delle percentuali minime sopra riportate, è titolare effettivo «la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica». Tale definizione dovrà adesso essere chiarita dalla prassi. Inoltre un'ulteriore ipotesi di titolare effettivo è prevista nel caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi nei seguenti casi: se i futuri beneficiari sono già stati determinati, è titolare effettivo la persona fisica beneficiarie del 25% o più del patrimonio; se i futuri beneficiari non sono già stati determinati, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica; in ogni caso la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica. L'evidente intento della novità è quello di far cadere il velo che poteva coprire ingenti investimenti esteri coperti (e quindi non dichiarati in RW) per il tramite di un veicolo magari costituito con un piccolo investimento o meglio con un investimento sotto il limite minimo previsto per la compilazione del quadro relativo al monitoraggio. Ma se non interverranno opportuni chiarimenti il nuovo obbligo rischia di diventare pesante. Già si è detto che occorrerà chiarire, una volta individuato un titolare effettivo per esempio titolare del 50% di una società estera, quale debba essere l'oggetto della dichiarazione. Ma pur riconoscendo corretto l'intento perseguito dalla novità, forse ci si poteva attendere una limitazione dello stesso a quei casi in cui il titolare effettivo non risulta da documenti facilmente accessibili per la nostra amministrazione. Se detengo il 50% di una società francese e ciò risulta dai registri delle Camere di commercio d'Oltralpe forse questo meccanismo potrebbe essere evitato. Certo che la regola imporrà di passare dal quadro RW a molti soggetti che fino a oggi lo hanno evitato. Si pensi al titolare delle quote di una società estera che abbia investito meno di 10 mila euro. Fino a oggi non ha fatto nulla. Ma con le nuove regole, ipotizzando e sperando che l'abrogazione del limite di 10 mila euro abbia come finalità quella di individuare anche per il quadro RW il limite generale valido ai fini dell'antiriciclaggio di 15 mila euro, qualora gli investimenti della società dovessero superare tale limite ecco che un nuovo contribuente si troverebbe alle prese con il modulo RW. L'unica nota positiva è che la novità non interessa la prossima scadenza del 30 settembre in quanto a tale data non saranno ancora trascorsi i 60 giorni dall'introduzione del nuovo obbligo richiesti dallo Statuto del contribuente per poter ritenere la stessa efficace.