LA NUOVA ESDEBITAZIONE ED IL NUOVO FALLIMENTO
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
LA NUOVA ESDEBITAZIONE ED IL NUOVO FALLIMENTO

LA NUOVA ESDEBITAZIONE ED IL NUOVO FALLIMENTO

07 NOV 2017
L’esdebitazione, regolata dall'articolo 142 L.F. consiste nella liberazione del fallito da tutti i debiti rimasti insoddisfatti nel fallimento, e costituisce un’eccezione al principio generale, contenuto nell’articolo 120, in virtù del quale – una volta chiuso il fallimento – «i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi».
In altre parole: una volta chiuso il fallimento, per regola generale il fallito resta debitore verso i creditori che siano rimasti insoddisfatti (vuoi perché non hanno presentato domanda di ammissione al passivo, vuoi perché la domanda è stata respinta, vuoi per insufficienza dell’attivo).
L’esdebitazione, rappresenta però una deroga a tale principio ispirata a logiche di tutela del fallito, nei confronti del quale è configurabile a tutti gli effetti come una misura premiale; e così del resto viene configurata, oltre che in tutti gli ordinamenti che la prevedono, dallo stesso articolo 142, che la definisce espressamente come «beneficio», e dalla relazione ministeriale che accompagnava la riforma del 2006, la quale dava atto che l’intenzione del legislatore era quella di «recuperare l’attività economica del fallito per permettergli un nuovo inizio, una volta azzerate tutte le posizioni debitorie».
L’esdebitazione può essere chiesta solo dai falliti persone fisiche, e quindi solo dagli imprenditori commerciali individuali e dai soci illimitatamente responsabili di società fallite, i quali siano falliti per estensione ai sensi dell’articolo 147 (nei limiti in cui anche tali soggetti siano persone fisiche).
Detto altrimenti, non possono accedervi né gli imprenditori commerciali collettivi (cioè le società), né coloro che non possano essere neppure assoggettati a fallimento (perché non qualificabili come imprenditori commerciali o perché, seppure qualificabili come imprenditori commerciali, sprovvisti dei necessari requisiti dimensionali), salvo il fatto che chi non può fallire può nondimeno godere dell’esdebitazione speciale prevista dalla legge 1/2012, destinata a regolare appunto le situazioni di crisi dei debitori esclusi dal fallimento
La domanda di esdebitazione può essere avanzata solo una volta chiusa la procedura, e solo a condizione che i crediti concorsuali siano stati pagati almeno in parte (il che non significa, secondo l’opinione invalsa, che tutti i creditori debbano essere stati pagati almeno parzialmente, ma che almeno una parte di loro sia stata soddisfatta, spettando poi al giudice l’accertamento in concreto dell’idoneità dei riparti eseguiti a integrare quella parzialità richiesta dalla norma ai fini della concessione della misura). 
La nuova disciplina dovrà consentire al fallito di chiedere l’esdebitazione a partire dal terzo anno successivo all’apertura della procedura, con la conseguenza che l’esdebitazione, in futuro, potrà essere concessa, da un lato, anche a fallimento ancora in corso, e da un altro lato anche nel caso in cui i crediti concorsuali non siano stati ancora pagati neppure in parte.
In un caso o nell’altro, sarà sufficiente che il fallito abbia «collaborato con gli organi della procedura», e così dimostri la propria meritevolezza.
Nella nuova disciplina dovrebbe poter godere dell’esdebitazione chiunque, non più soltanto il fallito persona fisica. E quindi dovrebbero poter goderne sia le società, per esplicita previsione (però «previo riscontro dei presupposti di meritevolezza in capo agli amministratori e, nel caso di società di persone, in capo ai soci»), sia i piccoli imprenditori, come sembra desumersi dall’invito rivolto al legislatore delegato a «introdurre particolari forme di esdebitazione di diritto riservate alle insolvenze minori». Inoltre, potranno continuare a godere dell’esdebitazione anche i soggetti esclusi dal fallimento, ma la disciplina attualmente prevista a loro favore dalla legge speciale verrà assorbita dentro la disciplina concernente l’esdebitazione a favore dei falliti, visto che – più in generale – il nuovo fallimento (che si chiamerà “liquidazione giudiziale”) non costituirà più una procedura destinata ai soli imprenditori commerciali, bensì a regolare la crisi e l’insolvenza di «ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un’attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici» .
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