La Commissione Tributaria Provinciale di Bari con la sentenza n. 2141/01/2016 ci ha ricordato che in caso di temporanea assenza del destinatario il messo, dopo avere accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio ma è solo temporaneamente assente e che mancano persone abilitate al ritiro in sua vece, deve inviare a mezzo raccomandata l’avviso di avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale con menzione delle formalità eseguite e delle ulteriori informazioni necessarie.
Questo perchè deve essere garantita, a pena di nullità della notifica, la possibilità di comprendere, in maniera completa e informata, la natura dell’atto a lui notificato e la sua provenienza nonché di renderlo edotto, oltre che dell’ufficio postale presso cui poterlo ritirare, anche delle possibili conseguenze dovute al perfezionamento della notifica per il procrastinarsi della sua temporanea assenza.
Il contribuente che invoca la mancata conoscenza dell’atto impositivo non può vedere compromesso il suo diritto di difesa senza avere prima la possibilità di conoscere la natura, la portata e la fonte della pretesa tributaria.
ctp-bari-2141_01_2016.pdf