LA NOTIFICA ALL'INDIRIZZO DEL VECCHIO STUDIO RENDE L'APPELLO INAMMISSIBILE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

LA NOTIFICA ALL'INDIRIZZO DEL VECCHIO STUDIO RENDE L'APPELLO INAMMISSIBILE

04 APR 2022
La Corte di Cassazione con l’ordinanza 10565/22 del 01/04/2022 ribadito che è inammissibile l’appello del fisco notificato al legale del contribuente nel vecchio indirizzo.
I giudici hanno così ribadito che è onere dell’ufficio effettuare le necessarie ricerche.
Il professionista domiciliatario aveva infatti trasferito il proprio studio senza avvertire la segreteria della commissione tributaria della variazione di indirizzo, onere previsto nel solo caso di domicilio autonomamente eletto dalla parte.
Secondo gli ermellini invece l'elezione del domicilio presso lo studio di qualsiasi difensore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore ed in tal caso, il difensore domiciliatario non ha a sua volta l'onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio.

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