LA NOTIFICA ALL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE VA FATTA NEL LUOGO DI RESIDENZA, SE DIVERSO DA QUELLO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

LA NOTIFICA ALL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE VA FATTA NEL LUOGO DI RESIDENZA, SE DIVERSO DA QUELLO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

22 APR 2022
La Corte di Cassazione con la sentenza 12832/22, del 22.04.2022 ha stabilito che la notifica dell’avviso di accertamento va effettuata presso il Comune di residenza dell’imprenditore individuale, quando questa è situata in un Comune diverso da quello del domicilio fiscale (sede degli affari).
In altri termini, in presenza di impresa individuale, poiché il destinatario della pretesa tributaria è la persona fisica, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale della persona fisica cioè nel Comune in cui è iscritto all’anagrafe.
L'atto impositivo va insomma notificato nel rispetto delle regole prescritte per le persone fisiche, tenendo presente che il criterio di successione preferenziale riguarda solo la scelta del Comune (residenza, dimora o domicilio), mentre, una volta individuato questo, è consentita la notifica in alternativa presso la casa di abitazione, la sede dell’impresa o l’ufficio dove esercita l’industria o il commercio.

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