LA NOTIFICA A MEZZO POSTA SI PERFEZIONA DECORSI 10 GG. DALLA LEGALE CONOSCENZA
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

LA NOTIFICA A MEZZO POSTA SI PERFEZIONA DECORSI 10 GG. DALLA LEGALE CONOSCENZA

La Corte di cassazione con l’ordinanza n. 4049 depositata il 20 febbraio 2018, ha ribadito che nella spedizione dell’avviso di accertamento a mezzo posta ed in caso di assenza temporanea del contribuente, il dies a quo dal quale far decorrere i termini per l'impugnazione dell’atto impositivo, decorrono dall’undicesimo giorno dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza, o dalla data di ritiro del plico presso l’ufficio postale, ma solo se anteriore.
Ricordiamo che l'avviso di accertamento si ha per notificato al contribuente a decorrere dalla legale conoscenza dell’atto (ex articolo 149 Codice procedura civile) e quindi in caso di notifica a mezzo posta, ove l’agente postale non possa recapitare l'atto, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l'ufficio postale per il principio della cosiddetta “compiuta giacenza”.
Tale data decorrerà dal ritiro del piego, da parte del destinatario, solo se anteriore e non se successivo, come testualmente prevede l’articolo 8, comma 4, della legge 890/1982, modalità che trova apllicazione, non soltanto in caso di notifica degli atti tributari mediante l’ausilio di un agente notificatore o di un ufficiale giudiziario, ma anche laddove l'atto venga spedito direttamente dall’Agenzia delle entrate mediante posta.

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