La Corte di cassazione con l’ordinanza n. 4049 depositata il 20 febbraio 2018, ha ribadito che nella spedizione dell’avviso di accertamento a mezzo posta ed in caso di assenza temporanea del contribuente, il dies a quo dal quale far decorrere i termini per l'impugnazione dell’atto impositivo, decorrono dall’undicesimo giorno dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza, o dalla data di ritiro del plico presso l’ufficio postale, ma solo se anteriore.
Ricordiamo che l'avviso di accertamento si ha per notificato al contribuente a decorrere dalla legale conoscenza dell’atto (ex articolo 149 Codice procedura civile) e quindi in caso di notifica a mezzo posta, ove l’agente postale non possa recapitare l'atto, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l'ufficio postale per il principio della cosiddetta “compiuta giacenza”.
Tale data decorrerà dal ritiro del piego, da parte del destinatario, solo se anteriore e non se successivo, come testualmente prevede l’articolo 8, comma 4, della legge 890/1982, modalità che trova apllicazione, non soltanto in caso di notifica degli atti tributari mediante l’ausilio di un agente notificatore o di un ufficiale giudiziario, ma anche laddove l'atto venga spedito direttamente dall’Agenzia delle entrate mediante posta.
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