LA NOMINA TARDIVA DEL RAPPRESENTANTE FISCALE NON PRECLUDE IL RIMBORSO IVA
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
LA NOMINA TARDIVA DEL RAPPRESENTANTE FISCALE NON PRECLUDE IL RIMBORSO IVA

LA NOMINA TARDIVA DEL RAPPRESENTANTE FISCALE NON PRECLUDE IL RIMBORSO IVA

04 MAG 2020
La CTR della Lombardia con la sentenza n. 2632/19/19 afferma che qualora un soggetto passivo non residente abbia nominato tardivamente il rappresentante fiscale ai fini IVA, non è legittimo il diniego di rimborso dell'imposta assolta per l'acquisto di impianti produttivi, tenuto conto che la predetta nomina tardiva non può pregiudicare l'esercizio dei diritti sostanziali connessi con l'attività esercitata. L’organo giudicante ricorda che la stessa Corte di Cassazione ha riconosciuto che "la nomina irregolare del rappresentante fiscale non preclude il diritto alla detrazione e, quindi, al rimborso dell'imposta, poiché il principio di neutralità implica che la detrazione non possa essere limitata o esclusa se i requisiti sostanziali previsti per il suo esercizio risultano soddisfatti". L’orientamento della Suprema Corte appare in linea con la giurisprudenza comunitaria, infatti, la Corte di Giustizia causa C-358/09 ha affemato che "l'obbligo di registrazione ai fini IVA previsto dall'art. 214 della Direttiva 2006/112/CEE non è un atto costitutivo del diritto alla detrazione, che sorge quando l'imposta detraibile diventa esigibile, bensì rappresenta un requisito formale ai fini di controllo


ctr-lomb.-3262.19nominatardiva.rappresentantefiscale.pdf
VEDI TUTTE
VUOI UNA NOSTRA
CONSULENZA?
dominiciassociati it la-nomina-tardiva-del-rappresentante-fiscale-non-preclude-il-rimborso-iva 007Via Marecchiese, 314/D 47922 Rimini (Rn) |
Tel. +39 0541/388003 Fax +39 0541/1833731
P.Iva 02647080403 Privacy & Cookie Policy - Preferenze Cookie
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Credits TITANKA! Spa