LA MOTIVAZIONE NON PUO' ESSERE MERAMENTE PROCESSUALE
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LA MOTIVAZIONE NON PUO' ESSERE MERAMENTE PROCESSUALE

LA MOTIVAZIONE NON PUO' ESSERE MERAMENTE PROCESSUALE

23 NOV 2018
Con sentenza n. 30039 del 2018 la Corte di Cassazione accoglie il ricorso della contribuente che contestava il difetto di motivazione dell’avviso di rettifica e liquidazione in quanto l’Ufficio, nel disconoscere l’applicabilità dell’aliquota ridotta alla compravendita, rinviava ad un parere dell’Agenzia del Territorio non allegato all’avviso, nemmeno nel suo contenuto essenziale. Sul punto il Collegio giudicante offre un’importante argomentazione esprimendo il seguente principio di diritto: “L’avviso soddisfa l’obbligo di motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva,  individuata nel suo “petitum e causa petendi”, attraverso una fedele e chiara ricostruzione degli elementi conoscitive dell’obbligazione tributaria, senza che l’atto possa esaurirsi nell’enunciazione di una imposizione fiscale in se, il cui fondamento sia soggetto a una verifica processuale ex post, dovendo la motivazione dare conto degli elementi di fatto ed istruttori del procedimento, e del fondamento di legalità, i quali rendono da un lato trasparente il buon andamento (art. 97 Cost.) e dall’altro rendono subito pienamente controllabile l’operato della Pubblica Amministrazione”. L’avviso non può essere, dunque, avulso dagli elementi concreti fondanti l’obbligazione tributaria, ovvero non può rendersi sufficiente una causa petendi meramente processuale integrabile in sede di eventuale impugnazione giudiziale.
 





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