La Corte di Cassazione con sentenza n. 4176 del 2019 ha stabilito che l
a motivazione non congrua non può essere integrata in giudizio dall’Amministrazione finanziaria, stante la natura impugnatoria del processo tributario. Secondo la Corte, infatti, l'Ufficio può motivare gli atti tributari
per relationem, ovvero facendo riferimento a elementi di fatto risultanti da altri documenti,
a condizione che questi siano allegati o sia riprodotto il contenuto essenziale. Nel caso di specie l’agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento all'erede di un contribuente rettificando il maggior reddito del
de cuius sulla base di una plusvalenza derivante dalla cessione di azienda il cui valore era stato determinato dall’ufficio ai fini dell’imposta di registro. L'erede presentava ricorso contestando
il difetto di motivazione in quanto l'Ufficio non aveva allegato tale provvedimento. In seguito al rigetto da parte della Ctp e Ctr il contribuente ricorreva in Cassazione, la quale
rilevava che l'Amministrazione non aveva provato in giudizio la notifica al de cuius dell’accertamento relativo alla rettifica dell'imposta di registro e che non poteva ritenersi sufficiente la dichiarazione dell’Agenzia di avervi provveduto. Quest'ultima, infatti, avrebbe dovuto fornire le prove dell’avvenuta notifica e del suo perfezionamento, in quanto avrebbe potuto anche essere affetta da vizi tali da comportarne la nullità o l’inesistenza.
cass.4176-19motivaz.accertam.pdf