LA MODIFICA CATASTALE HA EFFICACIA DALLA SUA NOTIFICA (IRRETROATTIVA)
14 NOV 2020
La Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza 1992/21/20 ha stabilito cheil riclassamento catastale non ha effetto retroattivo e non può determinare la decadenza dall’agevolazione prima casa.
In altri termini, gli atti modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati, effettuati dal primo gennaio 2000, sono efficaci solo a partire dalla notifica a cura dell’ufficio competente, come previsto dall’articolo 74, comma 1, legge 342/00.
La vicenda ha riguardato un avviso di liquidazione di imposta di registro relativo al contratto di mutuo effettuato nel 2015, ove il contribuente aveva usufruito dei benefici prima casa (immobile era accatastato in A/2 abitazione di tipo civile), categoria catastale rettificata dall'ufficio in A/1 due anni dopo con conseguente richiesta della revoca dei benefici prima casa.
Secondo i giudici, la modifica catastale non può avere efficacia retroattiva (ex 74, comma 1, della legge 342/00) perchè gli atti modificativi delle rendite catastali esplicano efficacia a decorrere dalla loro notificazione.
Inoltre, il contribuente aveva riposto il legittimo affidamento (ex art. 10, comma 2, L.212/2000) sulla situazione catastale allora vigente.