LA MANCANZA DI UNA PAGINA O DELL'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' NON GENERA INAMMISSIBILITA'
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
LA MANCANZA DI UNA PAGINA O DELL'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' NON GENERA INAMMISSIBILITA'

LA MANCANZA DI UNA PAGINA O DELL'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' NON GENERA INAMMISSIBILITA'

15 GEN 2017
Secondo la Corte di Cassazione la mancata attestazione di conformità del ricorso tributario rispetto all'originale notificato all'Ufficio non causa alcuna inammissibilità.
La Cassazione con la sentenza n. 22106 del 31.10.2016 ha anche precisato che a medesime conclusioni possa giungersi anche qualora il ricorso sia carente di una pagina e purchè ciò derivi da mera incompletezza materiale
Secondo i Giudici, in sostanza, la sanzione della inammissibilità deve trovare applicazione solo nei casi in cui vi sia stata grave negligenza o dolo.
VEDI TUTTE
VUOI UNA NOSTRA
CONSULENZA?
dominiciassociati it la-mancanza-di-una-pagina-o-dell-attestazione-di-conformita-non-genera-inammissibilita 007Via Marecchiese, 314/D 47922 Rimini (Rn) |
Tel. +39 0541/388003 Fax +39 0541/1833731
P.Iva 02647080403 Privacy & Cookie Policy - Preferenze Cookie
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Credits TITANKA! Spa